La domanda riconvenzionale inammissibile non impedisce la valutazione del fatto come eccezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14101 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo del lavoro, la domanda riconvenzionale proposta con la memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. senza la richiesta di spostamento dell’udienza di discussione, prevista dall’art. 418 cod. proc. civ., è inammissibile. Tale inammissibilità non preclude, tuttavia, la valutazione del fatto dedotto a suo fondamento quale eccezione riconvenzionale, ossia quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto fatto valere dall’attore, ai fini della decisione sulla sola domanda principale. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dall’oggetto e dal risultato processuale che con essa si intende ottenere: il rigetto della pretesa avversaria, nel caso dell’eccezione, o una pronuncia di accoglimento di una diversa domanda, nel caso della domanda riconvenzionale. L’accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento, asseritamente intimatogli in forma orale per mancato superamento del periodo di prova, senza che alcun patto di tal genere fosse stato convenuto all’atto dell’assunzione, chiedendo il risarcimento del danno. La società resisteva e proponeva una domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di lavoro per dolo, ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., deducendo che il dipendente aveva dichiarato il falso in ordine al possesso dei titoli e alle esperienze lavorative necessari per la qualifica di secondo Maitre D’Hotel.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, non essendo stata richiesta, ai sensi dell’art. 418 cod. proc. civ., la fissazione di una nuova udienza di discussione. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva che i fatti posti a sostegno della domanda riconvenzionale, non contestati dal lavoratore, dovessero essere valutati quali “meri fatti estintivi delle obbligazioni nascenti dal contratto” e, quindi, idonei a paralizzare la domanda attorea.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha ribadito il principio per cui la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza la richiesta di spostamento dell’udienza è inammissibile, ma tale inammissibilità non impedisce al giudice di valutare il fatto che ne è oggetto quale eccezione, se esso assume valore di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato dall’attore. Tale principio, già affermato da Cass. n. 11679/2014, è espressione della natura duplice del fatto, che può rilevare come eccezione rispetto alla fattispecie costitutiva di un diritto e, al contempo, come fatto costitutivo di una diversa domanda.

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale è stata individuata non già nel titolo della difesa del convenuto, ma nell’oggetto della stessa, ossia nel risultato processuale che il convenuto intende ottenere: nel caso dell’eccezione, l’effetto è limitato al rigetto della domanda dell’attore, senza che si configurino limiti all’ampliamento del thema decidendum. La Corte ha precisato che, nella specie, il giudice di appello non si è pronunciato sulle altre richieste della domanda riconvenzionale, limitandosi a rilevare l’eccezione che ha condotto al rigetto della pretesa attorea.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, affermando che l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione. Il ricorrente, inoltre, non aveva specificato i contenuti degli atti processuali da cui dedurre l’avvenuta contestazione, non essendo a ciò di impedimento l’inammissibilità della domanda riconvenzionale. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 418 c.p.c.

Tutte le 19 sentenze sull'art. 418 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *