La prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8988 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità. Per tutti i diritti che non siano prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non già dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di diverse imprese che operavano in appalto, in via esclusiva, per la committente. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1 gennaio 1999, riconoscendo al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto dal CCNL applicabile ratione temporis “nei limiti della maturata prescrizione quinquennale, rispetto alla data di notifica del ricorso di primo grado”.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 2948 cod. civ. in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso. Il primo è stato dichiarato infondato con profili di inammissibilità per la mescolanza di censure eterogenee nell’ambito del medesimo motivo, così come previsto dall’art. 360, comma primo, c.p.c.. Nel merito, è stata ritenuta incensurabile l’interpretazione delle conclusioni degli atti di parte fornita dal giudice di merito circa la data di decorrenza del rapporto di lavoro, non potendo configurarsi alcun vizio di minuspetizione.
Quanto al secondo motivo, il lavoratore aveva invocato l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. per ottenere il trattamento economico per il periodo anteriore all’1 gennaio 1999, in cui la prestazione sarebbe stata resa di fatto. La Corte ha disatteso la doglianza, rilevando che la statuizione sulla costituzione del rapporto dalla data dell’1 gennaio 1999 era ormai incensurabile.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 26246 del 2022, successivamente confermato, secondo cui, con riguardo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la mancanza di un regime di stabilità comporta che, per tutti i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La sentenza impugnata non risultava conforme a tale principio, avendo la Corte territoriale ancorato la decorrenza della prescrizione alla data di notifica del ricorso di primo grado. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese processuali.
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Nota della Redazione
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