Interessi su somme rimborsate: dies ad quem all’ordinativo di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 15239 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi sulle somme che l’Amministrazione finanziaria deve corrispondere al contribuente hanno il loro termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all’incaricato per il versamento del necessario ordinativo di pagamento. Tale ordinativo non trova un equipollente nell’eventuale provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente. Di ogni ulteriore ritardo nell’adempimento risponde l’incaricato per il pagamento, non l’Ente impositore. La responsabilità dell’Amministrazione finanziaria cessa, dunque, con l’emissione dell’ordinativo, e non si protrae fino all’effettivo accredito delle somme in favore del contribuente.
Il Fatto
La società contribuente aveva ottenuto, a seguito di provvedimenti di sgravio di due cartelle, la restituzione di somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio. L’accredito era avvenuto nel 2019. La società ha poi contestato il mancato rimborso degli interessi maturati sugli importi sgravati, quantificandoli secondo un proprio criterio di calcolo.
L’Ufficio ha riconosciuto la spettanza degli interessi, ma con decorrenza e base di calcolo diverse, escludendo i compensi di riscossione e individuando il termine finale nella data del provvedimento di sgravio. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale ha confermato, fissando il dies ad quem nell’effettivo pagamento al contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1182 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha individuato il termine finale di maturazione degli interessi nella data di accredito delle somme rimborsate.
La Corte ricostruisce la disposizione nella versione applicabile ratione temporis: essa riconosce al contribuente, per la maggior somma effettivamente pagata, un interesse per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di amministrazione o dell’elenco di rimborso.
Da qui la ratio della norma: la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria per un eventuale ritardo non grava più su di essa dalla data di emissione dell’ordinativo, ma sull’incaricato per il pagamento. Il provvedimento di sgravio non ha la natura di ordinativo o mandato di pagamento: l’ordine all’incaricato di provvedere al pagamento deve essere comunque disposto, e l’Amministrazione neppure allega quando vi abbia provveduto.
La Corte ribadisce che la data di emissione dell’ordinativo può non coincidere, e di regola non coincide, con quella in cui il contribuente riceve l’effettiva corresponsione, perché quest’ultimo risultato dipende dalla diligenza dell’incaricato, a sua volta responsabile della tardiva corresponsione fino all’effettivo accredito (cfr. Cass. sez. V, 30.6.2020, n. 13082).
Il ricorso è quindi accolto nei limiti di ragione, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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