È cedibile il credito IVA infrannuale anche se non ancora esposto nella dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3718 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il credito risultante dalle dichiarazioni infrannuali è cedibile a titolo oneroso, ancorché non ancora esposto nella dichiarazione annuale. La regola generale della libera cedibilità dei crediti, ex artt. 1260 e 1348 cod. civ., non incontra ostacoli nella disciplina di cui all’art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, che, nel disciplinare le conseguenze della cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, ne presuppone la legittimità e mira esclusivamente a tutelare la posizione dell’amministrazione finanziaria. La mancata esposizione del credito nella dichiarazione annuale comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti traslativi della cessione al momento in cui il credito viene ad esistenza, restando ferme le deroghe solo se espressamente previste.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata cedeva, con scrittura privata autenticata, alla ditta individuale del contribuente il credito IVA infrannuale risultante dalla dichiarazione relativa al secondo trimestre dell’anno 2011. L’Agenzia delle entrate, richiamando la propria prassi amministrativa, negava il rimborso sostenendo che solo i crediti annuali, e non quelli infrannuali, fossero suscettibili di cessione.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso del contribuente, statuizione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, che rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata avesse assolto l’obbligo motivazionale richiesto al giudice di appello nell’ipotesi di adesione alla pronuncia di primo grado. La decisione contiene, infatti, la riproduzione testuale della sentenza di primo grado e le ragioni poste a fondamento della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, consentendo di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 9830/2024).
Nel merito della questione, la S.C. ha dato continuità all’orientamento, già espresso da Cass. n. 27278/2019 e Cass. n. 17466/2023, secondo cui il credito IVA è liberamente cedibile anche se non ancora chiesto a rimborso. La Suprema Corte ha precisato che le dichiarazioni fiscali non costituiscono il titolo giuridico dell’obbligazione tributaria, ma si qualificano come mere esternazioni di scienza e di giudizio; ciò che rileva ai fini della cessione è l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale, riconducibile alla posizione di soggetto d’imposta.
Quanto alla disciplina di cui all’art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, la norma — nel prevedere che l’ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale — non introduce alcuna limitazione alla cedibilità, ma mira esclusivamente a tutelare l’amministrazione finanziaria, riconoscendole un diritto di ripetizione. La stessa conclusione vale con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602/1973 e al relativo regolamento di attuazione (d.m. n. 384/1997), applicabili solo in materia di imposte dirette. In assenza di esplicite limitazioni normative, pertanto, la cessione del credito IVA infrannuale segue le ordinarie regole del codice civile, producendo effetti obbligatori tra le parti sin dalla stipula e trasferendo il credito al momento della sua emersione.
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Nota della Redazione
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