Contributi bonifica onere probatorio e coincidenza perimetro contribuenza comprensorio (Cass. civ. Sez. V n. 3987 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione juris tantum di vantaggiosità dell’attività svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento. Ove il consorziato non proponga specifica impugnazione del piano, grava su di lui l’onere di superare con prova contraria la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate. Qualora si discorra di opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsi intrinseco alle opere stesse, senza per questo cessare di essere specifico. Non costituisce violazione di legge la coincidenza tra perimetro di contribuenza e perimetro consortile, ben potendo il primo essere meno esteso ma anche esattamente coincidente con il secondo; in difetto di formale delimitazione del perimetro, la ripartizione è effettuata fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio.

Il Fatto

Un Consorzio di bonifica aveva emesso una cartella di pagamento per oneri consortili relativi all’anno 2010 nei confronti di un ente proprietario di immobili demaniali. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla giustizia tributaria. In primo grado l’impugnazione era stata accolta; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, rilevando che, a fronte della contestazione del beneficio, il Consorzio non aveva assolto l’onere probatorio nonostante la dimostrazione dell’adozione del piano di classifica.

Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando la nullità della motivazione per apparenza, la violazione delle regole sull’onere della prova, l’erronea applicazione della disciplina regionale sul perimetro di contribuenza e l’omesso esame di fatti decisivi. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo. Ha ricordato che la motivazione apparente ricorre quando essa, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie tale apparenza non sussiste, essendo stata accolta, sia pure con ragionamento errato in diritto, la tesi del contribuente sull’insussistenza della prova del beneficio.

Gli altri motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui i contributi consortili costitutiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e giustificati dai benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati dalle opere eseguite. L’adozione del piano di classifica genera una presunzione di vantaggiosità non assoluta, ma juris tantum.

Ne deriva che, in difetto di specifica impugnazione del piano, grava sul consorziato l’onere di superare con prova contraria la presunzione del beneficio. La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi, non considerando che l’immobile si trovava all’interno del perimetro territoriale che beneficiava delle opere.

La Corte ha poi affrontato il tema della coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile. L’art. 15, comma 2, della l.r. Toscana n. 34/1994, nello stabilire che il perimetro è delimitato “nell’ambito del comprensorio”, ha inteso precisare che esso non può estendersi oltre i limiti del comprensorio, ma non ha imposto la loro non coincidenza. È dunque legittima la condotta del Consorzio che, constatata l’esistenza di un beneficio diretto per tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio, ha fatto coincidere con esso il perimetro di contribuenza.

In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il quinto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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