Prescrizione dei crediti retributivi del detenuto lavoratore: decorrenza dalla fine del rapporto (Cass. civ. Sez. V n. 15310 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi decorre non dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, da considerarsi unico. Non sono configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della chiamata al lavoro. Ne consegue che, per far valere la prescrizione, la P.A. ha l’onere di allegare e dimostrare il momento in cui il rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto, come l’età, lo stato di salute o l’inidoneità al lavoro.
Il Fatto
Un detenuto, ristretto ininterrottamente dal settembre 1997 con fine pena previsto per il 6 marzo 2044, ha prestato attività lavorativa in favore dell’Amministrazione penitenziaria per il periodo settembre 1997 – marzo 2002. Ha agito per ottenere le differenze retributive rispetto a quanto ricevuto a titolo di mercede, assumendo di aver svolto mansioni riconducibili a una categoria del c.c.n.l. “Turismo Pubblici esercizi” e di aver percepito solo i due terzi di quanto spettante.
Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, l’ha rigettata ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 15, comma 2, e 20, commi 1 e 3, della legge n. 354 del 1975, nonché dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 cod. proc. civ. Deduce che la sentenza di appello, affermando la prescrizione, ha disatteso il diritto vivente: è onere del datore allegare le specifiche interruzioni del rapporto; in loro assenza il rapporto deve ritenersi unitario; stante la mancanza di stabilità reale e il metus in cui versa il detenuto, la prescrizione non corre in costanza di rapporto.
Il Collegio ha ritenuto il motivo fondato. La Corte ha richiamato la recente pronuncia Cass. n. 5510/2025, rv. 673871-01, alla cui motivazione dichiara di riportarsi integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ulteriormente puntualizzando gli approdi già raggiunti nei precedenti indicati nel ricorso.
Ha quindi riaffermato che, nel lavoro carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro e non dalla cessazione dello stato detentivo. Il rapporto va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi di attesa della chiamata al lavoro.
Ne deriva che la P.A., per far valere la prescrizione, deve allegare e dimostrare il momento di definitiva cessazione del rapporto, coincidente con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione.
Poiché lo stato di detenzione è ancora in corso e dalla pronuncia impugnata non risulta l’allegazione di situazioni incompatibili, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con condanna del Ministero al pagamento di € 7.608,91, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione, con liquidazione delle spese di tutti i gradi e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.