Accertamento induttivo legittimo se il contribuente non risponde agli inviti (Cass. civ. Sez. V n. 15311 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’Ufficio può procedere in via induttiva ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), d.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), d.P.R. n. 633/1972. È inammissibile, per difetto di attinenza al decisum, il motivo di ricorso che censuri la legittimità dell’accertamento assumendo che esso si fondi sulle sole dichiarazioni dei terzi rese in sede di spesometro, ove la ratio decidendi della sentenza impugnata risieda invece nella sottrazione del contribuente alla verifica fiscale per omessa risposta agli inviti dell’Ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP ed altro, relativo all’anno d’imposta 2015. Dall’incrocio tra i dati della dichiarazione IVA e quelli comunicati dai clienti nella comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA emergeva che l’ammontare delle operazioni attive dichiarate risultava inferiore agli acquisti comunicati dai clienti.
Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, che lo accoglieva ritenendo insufficienti le verifiche a riscontro. La C.t.r. della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente due istanze. Quella di sospensione ex art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 è priva di conseguenze, perché, scaduto il termine di sospensione, il ricorrente non ha depositato copia della domanda di definizione né il versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché il giudizio prosegue nel merito. Anche l’istanza di conciliazione in udienza ex art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992 va disattesa, non applicandosi ai giudizi pendenti in Cassazione.
Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che esso non è attinente al decisum e non attinge integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il contribuente lamentava che la C.t.r. avesse ritenuto legittima la rideterminazione del reddito sulla sola base delle dichiarazioni del terzo in sede di spesometro.
La Corte ricostruisce l’effettivo percorso della sentenza: la C.t.r. non ha affatto fondato l’accertamento sulle mere dichiarazioni del terzo. Essa ha giustificato il ricorso al metodo induttivo con il fatto che il contribuente si fosse sottratto alla verifica fiscale, non dando risposta al questionario notificatogli ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
È l’omessa risposta agli inviti dell’Ufficio a integrare la fattispecie legale dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, che consente l’accertamento induttivo prescindendo dalle risultanze contabili e avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il quesito prospettato dal ricorrente muove quindi da una premessa diversa da quella accolta in appello.
Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in dispositivo e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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