Opposizione a estratto di ruolo inammissibile per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15373 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente non notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Al di fuori di tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto dell’opposizione proposta avverso un estratto di ruolo del quale aveva avuto conoscenza in assenza di notifica degli atti prodromici. Il giudizio di merito si era chiuso con l’esclusione dell’interesse ad agire, per non essere stato l’estratto seguito da alcun atto esecutivo, da atti prodromici all’esecuzione o da iscrizione ipotecaria.

Il ricorrente articola otto motivi, che investono la nullità della sentenza per motivazione apparente, la ritenuta notificazione degli avvisi di addebito, la violazione dell’art. 2697 cod. civ., il disconoscimento delle scritture, l’inesistenza delle notifiche effettuate via PEC da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, l’interesse all’accertamento negativo della pretesa e la carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Resistono con controricorso l’Istituto previdenziale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il motivo relativo all’interesse ad agire, perché investe un profilo assorbente del merito. Il quesito riguarda la possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione, di impugnarli immediatamente, anche insieme alla cartella e al ruolo.

Sul punto il Collegio richiama la disciplina sopravvenuta: l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 aggiungendo il comma 4-bis, in forza del quale l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri una delle tre ipotesi tassative previste dalla norma. La regola vale anche per i debiti previdenziali e l’opposizione fuori da quei casi è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Cass. n. 3511/2024, e alle conclusioni delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno qualificato l’interesse come condizione dell’azione, da verificare al tempo della sentenza e quindi tenendo conto della sopravvenienza legislativa. Richiama altresì Cass. n. 7348 del 2023 e la Corte cost. n. 190 del 2023, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma.

Nel caso concreto non risulta allegata alcuna delle tre ipotesi previste dalla legge. Il settimo motivo è pertanto respinto, con assorbimento degli altri, inerenti al merito, per mancanza dell’interesse a un’opposizione rivolta direttamente contro l’estratto di ruolo. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, attesa la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale rispetto all’introduzione della vertenza, con condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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