Ricostruzione carriera docenti: il servizio effettivo si computa con divisore 365, non 305 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13446 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, il servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell’amministrazione con contratti a tempo determinato, ove superiore a quello riconoscibile ai sensi dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, deve essere ragguagliato all’anno utilizzando il divisore 365 e non quello 305. L’esclusione del servizio estivo, propria delle sole supplenze diverse da quelle annuali, attiene alla quantificazione dell’anzianità effettiva e non già al criterio di conversione in anni dei giorni di servizio prestato, i quali includono anche le ferie e i periodi di sospensione delle attività didattiche ricadenti nell’arco del rapporto. L’utilizzo del divisore 305 per le supplenze annuali determinerebbe una discriminazione alla rovescia, riconoscendo al docente a termine un’anzianità maggiore di quella spettante all’assunto a tempo indeterminato.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, immessa in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2015, aveva adito il Tribunale di Bari per ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, dell’anzianità maturata durante i precedenti rapporti di lavoro a termine. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, disapplicando l’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e riconoscendo il diritto alla differenze retributive. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo che l’anzianità dovesse essere computata con criteri omogenei a quelli previsti per i docenti assunti a tempo indeterminato. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, incentrato sulla violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994. Il Ministero censurava la scelta della Corte territoriale di utilizzare, per la conversione in anni dei giorni di servizio effettivo, il divisore di 305 giorni in luogo di quello di 365 giorni, parametro che non trova alcun aggancio normativo e che origina da un’erronea interpretazione del precedente di Cass. n. 31149/2019.
La S.C. ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la non contestazione dei conteggi non vincola il giudice sulla componente normativa dei calcoli, che appartiene al suo potere-dovere di cognizione. Ha quindi chiarito che la pronuncia n. 31149/2019, nel valorizzare il solo servizio effettivo, ha richiesto un accertamento caso per caso, in ragione del carattere composito della normativa ratione temporis che al criterio dell’abbattimento accompagnava quello della equiparazione ad anno di 180 giorni di servizio.
La Corte ha precisato che il problema del trattamento discriminatorio sorge solo quando l’anzianità effettiva prestata con rapporti a termine risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994. L’esclusione dei mesi estivi, prevista per le sole supplenze non annuali, è funzionale al calcolo dell’anzianità effettiva del docente, dovendosi considerare che in quei mesi non vi è alcun rapporto con l’amministrazione; tale esclusione non incide invece sul divisore da adottare per ricondurre ad anni i giorni di servizio, che comprendono anche le ferie e i periodi di sospensione delle attività didattiche se ricadenti nell’arco del rapporto.
L’uso del divisore 305 per le supplenze annuali, comprensive dei mesi estivi, condurrebbe a riconoscere un’anzianità maggiore rispetto all’assunto a tempo indeterminato, realizzando la discriminazione alla rovescia che la giurisprudenza ha inteso escludere. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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