Retribuzione feriale e indennità perequativa e compensativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15363 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che le indennità perequativa e compensativa, confluite nella contrattazione aziendale in sostituzione di precedenti indennità legate a specifici disagi delle mansioni, rientrano nella retribuzione feriale, non essendo la loro esclusione giustificata dalla natura fissa, pensionabile e utile ai fini del TFR delle stesse. L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice di appello ometta del tutto di adottare un provvedimento, anche implicito, su una domanda o eccezione, non su una mera allegazione difensiva.

Il Fatto

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo di non aver percepito, durante i periodi di ferie godute negli anni 2016/2021, una retribuzione equiparabile a quella corrisposta nei periodi di servizio, per la mancata inclusione dell’indennità perequativa, dell’indennità compensativa e del ticket-mensa.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione della società, ritenendo che le indennità in questione fossero collegate all’esecuzione delle mansioni e rientrassero quindi nella retribuzione feriale. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’impugnazione relativa all’inserimento del ticket-mensa nel calcolo della retribuzione normale. La Corte ha respinto la censura, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o eccezione e il giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche implicito, di accoglimento o rigetto. Nella specie, il giudice d’appello aveva dato conto della domanda relativa al ticket-mensa e aveva giudicato l’appello infondato, affrontando unitariamente tutte le censure.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in tema di interpretazione dei contratti collettivi aziendali, la Corte ha premesso la ricostruzione della nozione di retribuzione feriale elaborata dalla giurisprudenza europea. Sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, la Corte di Giustizia ha precisato che per la durata delle ferie deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, dovendo il lavoratore percepire un compenso equiparabile a quello dei periodi di lavoro, poiché una diminuzione retributiva potrebbe dissuaderlo dall’esercitare il diritto alle ferie.

Su tali basi, la Corte ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status del lavoratore, come affermato in Cass. n. 13425 del 2019. Analogo criterio vale per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo Cass. n. 37589 del 2021. La Corte ha inoltre richiamato i principi già espressi in relazione al personale navigante, ove si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva che escludeva l’indennità di volo dal computo delle ferie.

La Corte ha quindi confermato che la Corte territoriale aveva correttamente operato una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci economiche dalla retribuzione feriale, considerando la pertinenza dei compensi rispetto alle mansioni della qualifica rivestita. L’argomento della ricorrente, secondo cui nelle indennità perequativa e compensativa sarebbero confluite voci di rimborso spese, è stato giudicato meramente assertivo.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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