Previdenza privatizzata, pro rata e prescrizione decennale del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10980 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. n. 509/1994, maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, non trovando applicazione le modifiche in peius introdotte da atti degli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, liquidato in misura inferiore al dovuto, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Il ricorso che non prospetti argomenti idonei a un mutamento di indirizzo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti agiva per far accertare che la quota A del proprio trattamento pensionistico, calcolata con il metodo retributivo e maturata prima del 2007, non potesse essere incisa dal regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale del 14.07.2004, in violazione del principio del pro rata.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 655/2023, confermava parzialmente la pronuncia, ritenendo applicabile, per i trattamenti maturati prima del 2007, l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 nella formulazione originaria, antecedente alla novella del 2006, e qualificando come decennale la prescrizione del diritto. La Cassa ricorreva per due motivi, illustrati da memoria; il professionista resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Cassa deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lgs. n. 509/1994, 1 e 3, comma 12, legge n. 335/1995, 1, comma 763, legge n. 296/2006 e dell’art. 10, comma 8, del regolamento approvato con decreto ministeriale del 14.07.2004, oltre che degli artt. 2, 3 e 38 Cost., sostenendo l’insussistenza della violazione del pro rata.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., alla luce del costante orientamento di legittimità e della mancanza, nel ricorso e nella memoria, di argomenti idonei a determinare un mutamento di indirizzo. Il collegio ha ribadito che, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, non trovando applicazione le modifiche in peius adottate dagli enti prima dell’attenuazione del pro rata conseguente alla riformulazione del 2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013. Sul punto richiama Sez. Un. n. 17742/2015, Cass. 31454/2021, Cass. 23577/2024 e Cass. 2687/2025.
Con il secondo motivo la Cassa contestava il rigetto della prescrizione quinquennale, invocando gli artt. 19, comma 3, legge n. 21/1986, 2948, n. 4, cod. civ. e 47-bis d.P.R. n. 639/1947. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. Poiché è in contestazione l’ammontare del trattamento, liquidato in misura inferiore al dovuto, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; ne consegue l’applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. Il medesimo ragionamento vale per l’art. 19, comma 3, legge n. 21/1986. Quanto all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, la Corte osserva che la norma riguarda la riliquidazione della pensione, mentre il caso attiene a un’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna alle spese secondo soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario, e la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., avendo l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. una valutazione legale tipica dei presupposti: la ricorrente è stata condannata a pagare 2.500 euro alla controricorrente e 2.500 euro alla Cassa delle Ammende, secondo Sez. Un. n. 27195 e n. 27433 del 2023 e Cass. 27947/2023.
Nota della Redazione
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