Retribuzione feriale e indennità perequativa nella nozione europea di compenso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15362 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che le indennità perequativa e compensativa, quantificate in misura fissa, pensionabili e computabili ai fini del trattamento di fine rapporto, devono essere incluse nella retribuzione corrisposta per ciascun giorno di ferie. L’interpretazione delle clausole collettive che riconosca tale inclusione è conforme al diritto dell’Unione e alla finalità di evitare che la riduzione del compenso dissuada il lavoratore dall’esercitare il diritto al riposo. Il criterio ermeneutico impone una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva della sottrazione di voci economiche dalla retribuzione feriale.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti di una società di trasporto pubblico convenivano in giudizio il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell’indennità perequativa e dell’indennità compensativa. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, in riforma della decisione, accoglieva l’appello e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e l’omessa pronuncia su un’eccezione. I lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando il regolamento delle spese del doppio grado di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di retribuzione feriale elaborata dalla giurisprudenza europea. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Robinson Steele del 2006, si afferma che l’espressione “ferie annuali retribuite” impone di mantenere, durante il riposo, la retribuzione ordinaria del lavoratore. La finalità è assicurare condizioni economiche paragonabili a quelle dei periodi di lavoro, poiché una diminuzione del compenso potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.
Su questa base la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso in particolare nella sentenza n. 13425 del 2019, secondo cui la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore. Il medesimo criterio è stato applicato anche all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e, nell’ambito del personale navigante, al riconoscimento dell’indennità di volo integrativa.
Il Collegio ribadisce che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale. Il giudice interno è pertanto tenuto a un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, che cede solo dinanzi a un’incompatibilità assoluta tra norma interna e disciplina europea, evenienza esclusa nel caso di specie.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene che l’interpretazione delle clausole collettive operata dal giudice di merito sia plausibile e coerente con la nozione europea di retribuzione. L’argomento della ricorrente, secondo cui nelle indennità sarebbero confluite precedenti voci di rimborso spese, è considerato meramente assertivo. Il riferimento alla natura di tali indennità, come conformate nella contrattazione di rango non nazionale, risulta corretto.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo in presenza di una totale carenza di considerazione di una domanda o eccezione. Nella specie l’eccezione sulla distinzione tra giorni di ferie e giorni di permesso è stata implicitamente disattesa, poiché le domande accolte riguardavano le giornate di ferie annuali effettivamente godute. Il ricorso incidentale sulle spese è rigettato, avendo la Corte territoriale motivato l’esclusione degli aumenti con la serialità del giudizio. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.