Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15377 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, comportano che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario: tutti i soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e il giudizio celebrato senza la loro partecipazione è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul contraddittorio, va disposto l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione del reddito di partecipazione in una società di persone, per l’anno di imposta 2004. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non avesse offerto alcun riscontro idoneo a giustificare il raddoppio del termine di decadenza ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73.
La commissione tributaria regionale, adita dall’Amministrazione finanziaria, accoglieva l’appello e riteneva infondata l’eccezione di decadenza, operando il raddoppio del termine; compensava le spese del doppio grado. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea applicazione della proroga dei termini e l’omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso in relazione a una società ormai estinta.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, la lesione del contraddittorio. L’Amministrazione aveva eccepito fin dal primo grado la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, in ragione del rapporto di connessione tra reddito societario e reddito di partecipazione sancito dall’art. 5 del d.P.R. n. 917/86. La sentenza d’appello aveva però del tutto ignorato la questione.
La società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2008, con perdita della capacità processuale dell’ente e difetto di legittimazione del suo ultimo legale rappresentante. La Corte richiama un proprio precedente tra le stesse parti (Cass. n. 22248/2024), nel quale l’avviso relativo al debito sociale era stato ritenuto ritualmente notificato al socio accomandante quale successore ex lege, subentrato ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione della società estinta. Anche in quel giudizio era stata rilevata d’ufficio la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione del socio titolare del 50% della quota.
Il principio è che l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci, indipendentemente dalla percezione, rendono inscindibile la controversia: essa non ha ad oggetto la singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Sussiste quindi un caso di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/92, salva la riunione ex art. 29.
Ove la violazione sia rilevata in sede di legittimità, non essendo stata colta né dal collegio di primo grado né da quello d’appello, che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/92, va disposto l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e le Sezioni Unite n. 3678 del 2009, oltre a numerosi arresti conformi.
Rilevata nel caso concreto la mancata partecipazione dell’altro socio al giudizio di primo grado, di appello e di legittimità, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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