Crisi di liquidità da inadempimenti pubblici non è forza maggiore esimente le sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 20807 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, il diritto sanzionatorio ha natura punitiva e, pertanto, la forza maggiore rilevante come esimente va intesa secondo la sua accezione penalistica. Essa deve essere riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta. Non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, trattandosi di situazione prevedibile e superabile con l’adozione di misure appropriate senza sacrifici eccessivi.
Il Fatto
Alla società contribuente veniva notificata una cartella di pagamento per IRAP, interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, chiedendo il riconoscimento della causa di forza maggiore per lo stato di difficoltà economica dovuto ai ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici creditori, con conseguente annullamento delle sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione, riteneva non dovute le sanzioni per mancanza di colpa, ravvisando l’impossibilità incolpevole di adempiere. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamentava la falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, ravvisando una contraddizione tra la decisione impugnata e i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità della forza maggiore.
Nel ricostruire gli orientamenti, la Corte ha evidenziato come la giurisprudenza più recente avesse mutuato la nozione dalla giurisprudenza unionale, che richiede sia un elemento oggettivo (circostanze anomale ed imprevedibili) sia uno soggettivo (obbligo di premunirsi senza sacrifici eccessivi). Un diverso indirizzo ha invece applicato il principio generale dell’art. 3 legge n. 689/1981, incentrato sulla coscienza e volontà della condotta e sulla presunzione di colpa superabile dal contribuente.
La Corte ha aderito a quest’ultimo approccio, ritenendolo maggiormente rispondente all’autonomia del diritto sanzionatorio. La sanzione tributaria ha scopo afflittivo e funzione dissuasiva e il diritto punitivo non tollera forme di responsabilità oggettiva, come chiarito dall’art. 5 d.lgs. n. 472/1997. Di conseguenza, la forza maggiore va intesa in senso penalistico, come evento che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti.
La situazione di illiquidità per mancati pagamenti di pubbliche amministrazioni, pur se grave, non integra tale nozione: si tratta di evenienza prevedibile, rispetto alla quale il contribuente è tenuto a predisporre misure adeguate. La sentenza è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso, condannando la società alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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