Contributi TPL subordinati alla previa erogazione statale alle Regioni (Cass. civ. Sez. I n. 15437 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale di ottenere dalla Regione i contributi per il rinnovo del CCNL, previsti dall’art. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e dall’art. 1, comma 1230, legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del cofinanziamento da parte dello Stato alla Regione e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione. Le due disposizioni non attribuiscono direttamente agli operatori una pretesa azionabile incondizionatamente verso la Regione, ma delineano un sistema di trasferimento di risorse dallo Stato agli enti territoriali che condiziona la disponibilità economica di questi ultimi. L’attribuzione non è automatica, ma presuppone il decreto ministeriale di riparto, adottato sulla base della consistenza del personale in servizio a una certa data. La qualificazione della posizione soggettiva come diritto soggettivo resta distinta dal diverso problema della sua esigibilità.

Il Fatto

La società di trasporto pubblico locale conveniva in giudizio l’Assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità per ottenere la corresponsione dei contributi destinati al rinnovo del primo e del secondo biennio del CCNL Autoferrotranvieri 2004/2007, applicato ai propri dipendenti. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., condannava l’Assessorato al pagamento di una somma superiore a un milione di euro, oltre interessi.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 611/2024, respingeva il gravame dell’ente. Il giudice di merito riteneva che i passaggi procedimentali necessari alla materiale erogazione non giustificassero il ritardo e riconosceva in capo alla Regione un vero e proprio obbligo di provvedere all’erogazione, anche in forma di acconto. L’Assessorato ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le numerose eccezioni di inammissibilità. Quanto al giudicato, il meccanismo di erogazione opera con riferimento alle singole annualità e in dipendenza della consistenza del personale, sicché il vincolo formatosi su periodi diversi rileva solo se il fatto costitutivo è il medesimo. La doppia conforme è poi invocata a sproposito, poiché la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. concerne i ricorsi basati sull’art. 360, n. 5), c.p.c. e non quelli fondati sull’art. 360, n. 3), c.p.c. Né il mero versamento delle somme, in ottemperanza a un titolo giudiziale, integra quella acquiescenza che richiede atti incompatibili con la volontà di impugnare.

Nel merito il ricorso è accolto. Le due norme richiamate delimitano un sistema a doppio rapporto: un primo tra Stato e Regioni, un secondo tra Regione e contraenti del CCNL. La pretesa degli operatori verso la Regione può ritenersi sussistente solo se sia avvenuta la previa erogazione delle risorse statali.

La Corte precisa che il tema non è la natura di diritto soggettivo della pretesa — profilo da cui dipende la giurisdizione del giudice ordinario — ma la sua esigibilità, condizionata al trasferimento del contributo statale. Le fonti prevedono una fase procedurale, culminante nel decreto ministeriale di riparto adottato di concerto con il Ministero dell’economia, che costituisce vero e proprio presupposto dell’erogazione.

Non si tratta, quindi, di distinguere tra attribuzione del beneficio ed erogazione del contributo nell’ambito di un unico rapporto, come sostenuto dalla controricorrente sulla scorta della Cass. Sez. Un. n. 12372 del 16.05.2008, poiché vengono in rilievo due rapporti distinti. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *