Notifica telematica del ricorso: prova da depositare a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. III n. 15233 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ambiente telematico la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione deve essere depositata, mediante rituale riversamento agli atti del messaggio di posta elettronica certificata con cui la notifica è stata eseguita, a pena di inammissibilità, entro il momento di inizio della celebrazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale. La mancanza di tale prova determina l’inammissibilità del ricorso. La sola autodichiarazione della notifica contenuta nell’iscrizione a ruolo non integra la prova richiesta. Il principio, formatosi riguardo alla mancanza di prova della ricevuta cartacea o analogica, è applicabile anche alla notifica effettuata in forma telematica.

Il Fatto

Il ricorrente agiva in opposizione agli atti esecutivi dopo che, in un procedimento di pignoramento presso terzi, il giudice dell’esecuzione aveva interpretato in senso inverso un’ordinanza di sospensione parziale e aveva assegnato al creditore una somma superiore a quella fino alla cui concorrenza l’esecuzione doveva ritenersi sospesa. Il creditore procedente aveva incassato la maggiore somma, pari a quanto eccedeva il credito residuo.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2998 del 21/03/2023, accoglieva integralmente l’opposizione e dichiarava nulla l’ordinanza di assegnazione per il credito eccedente, con compensazione integrale delle spese di lite. Avverso tale sentenza il soccombente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di spese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per esito negativo della verifica preliminare relativa alla notifica dell’atto di impugnazione. Il Collegio rileva che, dagli atti depositati in via telematica e disponibili al momento dell’adunanza camerale, non emerge alcuna prova della rituale notifica del ricorso, per non esservi alcun documento, cartaceo o digitale, che ne attesti l’esecuzione nel termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

In atti risulta soltanto la copia dell’iscrizione a ruolo, nella quale il difensore del ricorrente autodichiarava di aver proceduto alla notifica in una certa data. Il Collegio sottolinea che non vi è alcuna ulteriore prova dell’effettivo ricevimento del ricorso da parte del difensore dell’intimato, il quale è rimasto tale.

La Corte richiama il nuovo assetto della costituzione in giudizio nel processo di cassazione: per i procedimenti incardinati dopo il 1/01/2023 il controricorso si effettua con il mero deposito dell’atto, senza necessità di notificazione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, come affermato da Cass. n. 3559 del 07/02/2024.

Il principio applicato è che la mancanza di prova della ritualità della notifica, effettuata in forma telematica, comporta l’inammissibilità del ricorso. La Corte richiama l’orientamento formatosi con riguardo alla mancanza della prova della ricevuta cartacea o analogica e lo ritiene valido anche per la notifica telematica, in applicazione dell’evoluzione tecnologica degli strumenti di notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 20778 del 21/07/2021).

Ne deriva che la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata, mediante rituale riversamento agli atti del messaggio PEC, a pena di inammissibilità, entro il momento di inizio dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale. Nulla è disposto per le spese di lite, essendo l’intimato rimasto tale. La Corte attesta infine la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Sez. Un. n. 4315 del 20/02/2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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