Accertamento bancario per masse e inversione dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 15519 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l’onere della prova a carico dell’Ufficio è assolto con i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, senza necessità di contestazione analitica delle singole movimentazioni e senza particolare onere di motivazione dell’atto impositivo. Le risultanze dei conti, anche aggregate per masse, sono sufficienti a far scattare l’inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente la dimostrazione analitica, per singola posta, del carattere non imponibile o già computato di ciascun movimento. La presunzione legale relativa di maggior reddito si estende alla generalità dei contribuenti, ma, per effetto della Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo nei soli confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre i versamenti rilevano verso tutti.

Il Fatto

All’esito di indagini bancarie, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio recuperava a tassazione il maggior reddito accertato nei confronti di un socio di uno studio associato. Le indagini si incentravano sui movimenti dei conti correnti intestati allo studio, dove confluivano i flussi finanziari dell’attività professionale. Il confronto endoprocedimentale riduceva in parte la pretesa impositiva, ma le posizioni restavano distanti: erano così emessi atti impositivi verso lo studio e, per l’effetto, verso i soci in proporzione alla partecipazione.

Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni del contribuente; il secondo grado accoglieva solo parzialmente le ragioni erariali, rimodulando la ripresa a tassazione. Il contribuente ricorre in Cassazione con tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente lamentava l’omessa pronuncia sull’illegittimità dell’accertamento per masse, procedura con cui l’Ufficio ha accorpato per profili omogenei le movimentazioni bancarie. La Corte rigetta la censura: in tema di indagini bancarie, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dalle risultanze dei conti, senza che siano necessarie la contestazione analitica o una particolare motivazione dell’atto. Le movimentazioni, aggregate o meno, bastano a fondare la presunzione.

Quanto all’omessa pronuncia, la Corte richiama il principio per cui non integra il vizio la statuizione incompatibile con le richieste di parte: la decisione contraria alla pretesa ne comporta necessariamente il rigetto, anche in assenza di specifica argomentazione. Il giudice di merito non deve confutare tutte le tesi non accolte, ma fornire una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché attinenti alle modalità di indagine e al riparto dell’onere probatorio, sono parimenti infondati. È consolidato l’orientamento per cui le movimentazioni bancarie si presumono operazioni connesse alla produzione di reddito: l’Ufficio non deve dimostrare altro, mentre il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica, per singola posta, del carattere non imponibile o già computato.

La Corte ricorda che la presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, in forza della Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo nei soli confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre i versamenti rilevano verso tutti. Gli effetti della declaratoria retroagiscono ai rapporti non consolidati. Nel caso concreto, trattandosi di studio professionale, rilevano i versamenti, che l’Ufficio ha rimodulato tenendo conto delle provviste ricevute per gli oneri tributari dei clienti.

Da ultimo, il ricorso incidentale è inammissibile: il primo motivo risulta superato per intervenuta definizione del giudizio presupposto, il secondo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al perimetro di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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