Documenti tardivi acquisiti al fascicolo di primo grado sono esaminabili in appello; motivazione apparente se la stima si fonda su una perizia apodittica (Cass. civ. Sez. 5 n. 3276 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, una volta acquisiti al fascicolo processuale, sono comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice, senza che la parte sia gravata da un onere di riproduzione processuale, ove non risulti una loro irrituale restituzione da parte della segreteria. La valutazione estimativa del giudice tributario non è riconducibile alla c.d. equità sostitutiva, sicché la sentenza che fonda il proprio convincimento sulla sola perizia di parte è nulla per motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora non dia conto delle ragioni per cui la ritenga corretta e convincente, non essendo la relazione di stima dell’Ufficio dotata di efficacia dimostrativa ex se.
Il Fatto
A seguito della presentazione di una dichiarazione docfa per un’unità immobiliare, l’Ufficio rettificava la rendita catastale proposta, notificando un avviso di accertamento. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice di primo grado, che rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello, riformando integralmente la decisione sfavorevole.
Il giudice del gravame riteneva inutilizzabile la documentazione comparativa prodotta dall’Ufficio, poiché depositata tardivamente nel primo grado di giudizio, e non sanata in appello. Riteneva altresì che la motivazione della rettifica fosse generica, valorizzando invece la perizia di parte, giudicata “molto puntuale e dettagliata”. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dal cui esame è derivato l’assorbimento del secondo. Ha affermato che, ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, art. 25, nel fascicolo d’ufficio sono inseriti i fascicoli delle parti con gli atti e i documenti prodotti e che tali fascicoli restano acquisiti a quello d’ufficio. Sulla base di tale disposizione, i documenti tardivamente depositati in primo grado vanno esaminati in appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, poiché si considerano prodotti in grado di appello entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche al giudizio di secondo grado.
La Corte ha quindi escluso che sussistesse un onere di riproduzione processuale nel secondo grado della documentazione già prodotta, seppur tardivamente, nel primo, non avendo il giudice di merito dato conto di una sua irrituale restituzione. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato inutilizzabile tale documentazione, è stata pertanto cassata sul punto.
Con riferimento al terzo motivo, la Cassazione ha rilevato come la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente. Il giudice di merito aveva accolto la domanda facendo riferimento a una perizia ritenuta “puntuale e dettagliata” e a caratteristiche dell’immobile genericamente indicate, senza identificarne i contenuti. In tal modo, la decisione era rimasta ancorata a un’argomentazione autoreferenziale e apodittica, non consentendo di individuare le ragioni poste a fondamento del decisum.
La Suprema Corte ha precisato che la posizione paritaria delle parti nel processo tributario non consente di attribuire alla relazione di stima dell’Ufficio un’efficacia dimostrativa ex se, e che anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, purché egli spieghi le ragioni per cui la ritenga corretta e convincente. La valutazione estimativa non è riconducibile all’equità sostitutiva, sicché l’apprezzamento del giudice di merito resta sindacabile in sede di legittimità per carenza o inadeguatezza della motivazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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