Compensazione delle spese solo con i presupposti dell’art. 92 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 15630 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo, per effetto della riduzione della pretesa riconosciuta congrua, non integra la reciproca soccombenza. Quest’ultima è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la riduzione della pretesa non può fondare da sola la compensazione delle spese: il giudice deve dare conto della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. La motivazione che giustifichi la compensazione in ragione del solo esito ridotto della lite è, pertanto, apparente e integra violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Un avvocato agisce nei confronti di una società in liquidazione, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 702-bis c.p.c., per ottenere il pagamento di compensi professionali maturati in una procedura esecutiva presso terzi. Il Tribunale di Viterbo accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo un importo inferiore a quello richiesto, e dispone la compensazione integrale delle spese di lite “in ragione dell’esito della lite”.
Il professionista ricorre per cassazione con due motivi, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e la motivazione apparente sul punto delle spese. La società intimata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono strettamente connessi e vengono esaminati congiuntamente. La Seconda Sezione civile ricostruisce il quadro normativo di riferimento: con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, il legislatore ha tipizzato le ipotesi di compensazione, sostituendo il riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni” con quello all’assoluta novità della questione o al mutamento della giurisprudenza.
La Corte richiama poi la Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ripristinando così il potere discrezionale del giudice.
Su questa base il Collegio invoca il precedente delle Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. La riduzione della pretesa non consente quindi la condanna della parte vittoriosa, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale non si è attenuto a tale statuizione: ha giustificato la compensazione solo in ragione della riduzione apportata alla pretesa, senza dare conto degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma. I motivi sono pertanto fondati: l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione perché riesamini la questione delle spese, provvedendo anche su quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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