Circonvenzione di incapace: prova dell’induzione anche da elementi indiziari (Cass. pen. Sez. II n. 158 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche, quali la natura dell’atto posto in essere, l’incontestabile pregiudizio da esso derivato e gli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. Non è necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole, essendo sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata. In sede di legittimità è precluso il sindacato sul travisamento del fatto, rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell’imputato per i reati di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.) e appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), commessi in danno di una persona anziana e malata oncologica terminale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, traendo profitto dalle condizioni di fragilità della vittima, l’aveva indotta a rilasciargli una procura generale, a consegnargli le carte di pagamento e ad effettuare due bonifici per complessivi 50.000 euro; successivamente si era appropriato dell’autovettura concessagli in uso, stipulando con sé stesso l’atto di cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati tutti i motivi. In relazione alla dedotta violazione dell’art. 643 cod. pen., i giudici hanno escluso che i giudici di merito avessero ritenuto la circonvenzione prescindibile da una condotta di induzione. La doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, è stata ricondotta a una mera contestazione della ricostruzione fattuale, non sindacabile in sede di legittimità alla luce dei limiti di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata. La prova della condotta induttiva è stata correttamente desunta da elementi indiziari: la natura pregiudizievole dei bonifici, le causali generiche e risultate inesistenti, la sproporzione delle somme rispetto alle esigenze della vittima, e le modalità anomale di esecuzione del secondo bonifico. Sul punto è stato valorizzato l’episodio in cui la vittima, gravemente debilitata, era stata prelevata dalla casa di cura e condotta in banca dall’imputato per confermare l’operazione, circostanza ritenuta incompatibile con una scelta autonoma e spontanea.
La Corte ha inoltre richiamato i propri precedenti, secondo cui la prova dell’induzione può fondarsi su elementi indiretti e non richiede necessariamente che la proposta provenga dal colpevole. In ordine all’appropriazione indebita, la Corte ha ritenuto dirimente la condotta dell’imputato che, avvalendosi della procura, aveva redatto un atto di cessione del veicolo a sé stesso, manifestando una volontà appropriativa. Ha precisato che la mancata trascrizione al PRA non rileva ai fini del perfezionamento del trasferimento, avendo la pubblicità funzione meramente dichiarativa. Ha infine escluso che l’atto di cessione fosse improduttivo di effetti, trattandosi di contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, annullabile ai sensi dell’art. 1395 cod. civ. e pertanto provvisoriamente efficace.
Nota della Redazione
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