Revocazione sentenza cassazione non è errore di fatto l’omesso esame motivi (Cass. civ. Sez. III n. 15765 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, purché il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Ne consegue che l’omessa percezione o l’omesso esame di questioni già oggetto di motivi di ricorso per cassazione non integrano l’errore revocatorio, attenendo all’interpretazione del contenuto del ricorso e alla disamina complessiva delle doglianze, non essendo necessaria l’analitica confutazione di ciascun argomento addotto. Il ricorso per revocazione così fondato è inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Il Fatto
I ricorrenti erano stati convenuti in giudizio dai congiunti di un lavoratore deceduto e condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso, dopo che la loro responsabilità era stata riconosciuta in sede penale. La Corte d’appello di Potenza aveva confermato la condanna risarcitoria e la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quella sentenza.
Avverso l’ordinanza di legittimità i soccombenti hanno proposto revocazione sulla base di due motivi, entrambi fondati sull’errore di fatto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: il primo lamentava che la Corte non avesse percepito la questione relativa al concorso causale di un terzo nel sinistro; il secondo censurava l’omesso esame della posizione di uno dei condannati, la cui responsabilità sarebbe stata affermata senza valutare il ruolo del direttore dei lavori rispetto all’appaltatore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in entrambi i motivi, ravvisandovi il medesimo vizio: prospettare come errore revocatorio ciò che tale non è. Il Collegio ha richiamato la recente pronuncia della sua massima sede nomofilattica, Cass. Sez. Un., ord. n. 20013 del 2024, che ha delineato i caratteri dell’errore percettivo: esso deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa, deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra sentenza e atti, deve essere essenziale e decisivo e può concernere solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
Su questa base la Corte ha escluso che l’errore percettivo possa configurarsi in caso di omesso esame dei motivi articolati nel ricorso. Nel caso concreto, i motivi di revocazione lamentavano rispettivamente l’omessa percezione e l’omesso esame di questioni già oggetto di motivi di ricorso per cassazione: evenienze non riconducibili all’errore revocatorio, perché attengono all’interpretazione del contenuto del ricorso e a una complessiva disamina di tutte le doglianze da parte del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha aggiunto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è necessaria l’analitica confutazione di ciascuno degli argomenti addotti, con la conseguenza che la censura di omesso esame resta estranea alla fattispecie dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. e non può fondare la revocazione della sentenza di cassazione.
Il rigetto ha comportato la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e l’obbligo di versare al competente ufficio di merito l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha infine disposto d’ufficio, per la natura della causa petendi, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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