Cartella esattoriale, nessun litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 15888 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione. L’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 pone a carico del concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, un onere di chiamata in causa dell’ente creditore, con responsabilità per le conseguenze della lite in caso di omissione. Non spetta al giudice autorizzare la chiamata né disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, neppure quando siano dedotti vizi propri di adempimenti esclusivamente riferibili all’ente impositore. Il contribuente che impugni la cartella deducendo la mancata notifica degli atti prodromici può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo.

Il Fatto

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, era accertata nei confronti di una società la debenza di somme per omesso versamento di ritenute per lavoro dipendente e addizionale Irpef, per euro 27.734,39 oltre accessori. Alla società veniva notificata la cartella di pagamento.

La contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le difese e annullava la cartella. L’agente della riscossione proponeva appello, contestando la nullità del giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra ente impositore ed esattore. La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame e l’agente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se il giudice tributario debba integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore quando l’agente della riscossione sia convenuto in giudizio per l’annullamento di una cartella che involga anche profili propri dell’ente creditore. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto ordinare la chiamata in causa dell’ente impositore, essendo state rivolte censure anche all’operato di quest’ultimo.

Il motivo è infondato. Il Collegio richiama l’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, secondo cui il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. La norma configura dunque un onere di parte, non un potere-dovere del giudice.

Da ciò discende che la disciplina del processo tributario non prevede né che il giudice autorizzi l’incaricato alla chiamata dell’ente impositore, né che ne solleciti l’adempimento. Il litisconsorzio necessario non risulta integrato tra i due enti, e la regola vale anche per adempimenti esclusivamente propri dell’ente impositore.

Il percorso argomentativo è sostenuto da un consolidato indirizzo della stessa sezione. La Corte richiama Cass. sez. V, 24.4.2017, n. 10528 e Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27737, secondo cui il contribuente che impugni la cartella deducendo la mancata notifica degli atti impositivi prodromici può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso l’agente della riscossione, senza configurabilità di litisconsorzio necessario, essendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che rende nullo l’atto successivo e restando rimessa all’agente la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

Nel medesimo senso sono citate Cass. sez. V, 14.5.2014, n. 10477 e Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10019: la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e, se l’impugnazione è diretta al concessionario, incombe su questi l’onere di chiamare in giudizio l’ente, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Il ricorso è pertanto respinto. Nulla è disposto sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese, mentre la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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