L’imposta unica sulle scommesse è dovuta dal bookmaker estero che opera in Italia tramite CTD (Cass. civ. Sez. 5 n. 1613 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che gestisce, anche per conto di terzi e senza concessione, la raccolta di scommesse in Italia è soggetto passivo dell’imposta unica, ai sensi dell’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, che ha natura interpretativa dell’art. 3, d.lgs. n. 504/1998. Tra il bookmaker estero e il centro di trasmissione dati sussiste una solidarietà paritetica nell’obbligazione tributaria, fondata sull’autonomia dei rispettivi rapporti con l’Erario. La determinazione induttiva della base imponibile ex art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, ragguagliata al triplo della media provinciale, costituisce presunzione iuris tantum, non lesiva dei principi di capacità contributiva e di difesa. L’obiettiva incertezza normativa, rilevante per escludere la colpevolezza, non sussiste per le annualità successive al 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a un bookmaker maltese e al titolare di un centro di trasmissione dati, quale obbligato principale, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, irrogando le relative sanzioni. La società estera, priva di concessione ma operante in Italia tramite il CTD, impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettava il ricorso. L’appello avverso la pronuncia di primo grado veniva parimenti rigettato dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa impositiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo le censure relative alla nullità della sentenza di primo grado, alla soggettività passiva e ai presupposti dell’imposta. Con riferimento alla posizione del bookmaker estero, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche prima della norma interpretativa del 2010, il bookmaker realizzava il presupposto impositivo per l’attività di gestione della raccolta svolta in Italia, sicché la sua soggezione al tributo è sempre stata dovuta. La circostanza che l’attività sia stata ritenuta penalmente non illecita dalla giurisprudenza di questa Corte non lo sottrae all’imposta, ma anzi postula la realizzazione del presupposto. La solidarietà con il CTD è stata qualificata come paritetica, poiché anche il bookmaker realizza un fatto indice di capacità contributiva, escludendosi la ricorrenza dello schema della solidarietà dipendente.
Quanto alla territorialità, la Corte ha precisato che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte interamente in Italia tramite il centro di trasmissione dati, a nulla rilevando il luogo di conclusione del contratto. Ha inoltre escluso profili di contrasto con il diritto unionale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri: l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione legata al luogo di stabilimento.
In ordine alla determinazione induttiva della base imponibile, la Corte ha ritenuto la disciplina dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 non avente natura sanzionatoria, ma meramente satisfattiva di una modalità presuntiva di calcolo, resa necessaria dall’impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale. La base forfettaria del triplo della media provinciale costituisce presunzione iuris tantum, superabile dal contribuente con prova contraria, nella specie neppure dedotta. La relativa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e specificità, non avendo la ricorrente riportato nel ricorso per cassazione il contenuto delle censure proposte in appello, e infondato il motivo concernente l’obiettiva incertezza normativa, insussistente per l’anno 2015, essendo intervenuta la norma di interpretazione autentica già nel 2010. Rigettato il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento delle somme rispettivamente di euro 3.000,00 in favore della controricorrente e di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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