Inammissibile il controricorso se non si indica la fonte del potere rappresentativo (Cass. civ. Sez. V n. 15914 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria qualità, poiché i terzi possono verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale. Tuttavia, chi agisce qualificandosi come rappresentante legale deve indicare la fonte del potere di rappresentanza. Solo in presenza di tale indicazione il contestante è onerato di dimostrare che l’allegazione non trova riscontro nella fonte indicata. In mancanza, di fronte alla contestazione, incombe sulla parte contestata allegare e provare l’atto da cui origina il potere rappresentativo, inerendo tale attività all’ammissibilità della costituzione. Ne deriva l’inammissibilità del controricorso privo di replica e di produzione documentale ex art. 372, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Comune ha notificato alla società proprietaria di un albergo un avviso di pagamento per la TARI dell’anno 2015, deducendo l’infedele dichiarazione. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, ritenendo adeguata la motivazione e legittima l’emissione dell’avviso.
Avverso la sentenza di gravame la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal Comune con controricorso. In via preliminare il controricorrente ha contestato la mancanza di un valido atto di procura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione sulla rappresentanza processuale, richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 20596 del 2007. In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, il rappresentante non ha l’onere di dimostrare la propria qualità, perché i terzi possono consultare gli atti soggetti a pubblicità legale; solo se il potere deriva da un atto non soggetto a pubblicità l’onere probatorio ricade su chi agisce, a condizione che la contestazione sia tempestiva.
Il Collegio ribadisce il principio, precisandone il funzionamento: chi agisce deve indicare la fonte del potere rappresentativo, senza doverla dimostrare. La sola indicazione abilita la controparte alla verifica e, in caso di contestazione, l’onere dimostrativo si sposta su chi contesta.
Nel caso concreto la procura non contiene alcun dato identificativo del conferente ed è sottoscritta con forma illeggibile apposta su un timbro recante la denominazione societaria. Nell’intestazione si fa riferimento alla rappresentanza legale della società. Poiché il potere rappresentativo della società è oggetto di pubblicità legale, l’eccezione è infondata: il rappresentante non doveva dimostrare la propria qualità.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene misto e carente di autosufficienza e, nel merito, manifestamente infondato. Richiama la giurisprudenza secondo cui le riduzioni agevolative della l. n. 147/2013, art. 1, comma 659 sono subordinate a esplicita previsione del regolamento comunale; per gli esercizi alberghieri con licenza annuale, ai fini dell’esenzione non basta la denuncia di chiusura, occorrendo provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La presentazione di una dichiarazione di parte non esclude l’esercizio del potere impositivo.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili: il primo per confezionamento composito, che mescola violazione di legge e vizio di motivazione; entrambi per difetto di autosufficienza, non indicando il come e il dove delle questioni e della dedotta non contestazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di integrale contributo unificato.
Nota della Redazione
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