Motivazione apparente e omessa prova testimoniale decisive nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 15915 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento che decide sull’opposizione allo stato passivo è nulla per error in procedendo, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. E’ affetta da motivazione solo apparente la statuizione che rifiuti l’ammissione delle prove testimoniali mediante un elenco indistinto di vizi — circostanze non contestate, desumibili dagli atti, irrilevanti o superflue — senza indicare quali capitoli ricadano in ciascuna categoria e per quali ragioni. Il vizio di omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile per cassazione quando la prova investa un punto decisivo della controversia ed è idonea a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Integra infine il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto storico discusso tra le parti e potenzialmente decisivo.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società non ammetteva al passivo il credito di oltre 245.000 euro vantato da una società creditrice a titolo di corrispettivo per la vendita di capi di abbigliamento. Il Tribunale di Perugia, con decreto, rigettava l’opposizione proposta dall’opponente, rilevando che la documentazione prodotta — fatture non sottoscritte per accettazione e documenti di trasporto non firmati dal vettore né dal destinatario — era inidonea a provare l’effettiva consegna delle merci.

Il tribunale riteneva inoltre inammissibili le prove per testi articolate, perché dedotte su circostanze in parte non contestate, in parte già desumibili dagli atti, in parte irrilevanti o superflue. La società opponente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi fondati. Ricorda anzitutto l’orientamento consolidato: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile per cassazione solo quando investa un punto decisivo della controversia e la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie (Cass. 30721/2024, Cass. 18072/2024, Cass. 16214/2019).

Nel caso concreto le prove testimoniali non ammesse — il cui contenuto era stato riportato nel ricorso in ossequio all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. — riguardavano la vendita della merce, la consegna, la stipula di un contratto estimatorio, la causa del credito e il suo ammontare: circostanze che integrano un punto decisivo.

La Corte afferma poi che la motivazione è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Il decreto impugnato non offre alcuna circostanziata giustificazione della valutazione di inattendibilità della documentazione, limitandosi a constatare che fatture e documenti di trasporto non erano firmati.

Quanto alle prove testimoniali, il giudice di merito ha espresso una valutazione complessiva e non ripartita delle istanze, senza chiarire quali capitoli fossero irrilevanti o superflui e per quali ragioni, né quali si riferissero a circostanze non contestate o già desumibili. Ne risulta un elenco indistinto di vizi, inidoneo a rendere comprensibile la decisione. Tale anomalia argomentativa integra una violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante, perché attiene all’esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo.

Infine, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ricorre quando il giudice non esamini un fatto storico, principale o secondario, risultante dagli atti, oggetto di discussione e decisivo (Cass. 17005/2024). Il tribunale, pur dando atto che le parti avevano discusso dell’esistenza di un contratto estimatorio, ha omesso di valutarlo, benché potenzialmente decisivo per l’interpretazione dei rapporti tra i contraenti e dei documenti prodotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *