Spese di lite: liquidazione distinta per grado e minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. V n. 18389 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice deve liquidare le spese processuali in modo distinto per ciascun grado di giudizio, perché solo la specificazione delle singole voci consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e le ragioni dell’eventuale riduzione rispetto alla nota spese. A seguito delle modificazioni dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 introdotte dal d.m. n. 37/2018, non è più consentito scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, avendo tali minimi carattere inderogabile. Ai fini del rimborso a carico della parte soccombente, il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum, cioè in base a quanto richiesto nell’atto introduttivo o nell’atto di impugnazione parziale. In presenza di una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare, sia pure in modo conciso, l’applicazione dei parametri generali.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la liquidazione delle spese di giudizio operata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente aveva proposto appello avverso la pronuncia di primo grado unicamente in relazione alla compensazione delle spese stabilita dal primo giudice. La Commissione regionale, accogliendo il gravame, aveva condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma complessiva di 1.000,00 € per competenze, oltre accessori, liquidando unitariamente le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle allegate e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente ha censurato la liquidazione complessiva dei due gradi, priva di individuazione delle singole fasi, e la determinazione in misura inferiore ai minimi tariffari, reclamando l’applicazione delle tariffe medie pari a 875,00 € per ciascun grado, per un valore di controversia ricondotto allo scaglione compreso tra 1.000,01 € e 5.200,00 €.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara la censura fondata, muovendo da principi consolidati. Il giudice deve liquidare in modo distinto spese e onorari per ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione permette alle parti di verificare i criteri di calcolo e le ragioni dell’eventuale riduzione delle richieste contenute nella nota spese. È pertanto illegittima la mera indicazione dell’importo complessivo per i due gradi, priva di specificazione delle voci, perché inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle.

Quanto al potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, la Corte ribadisce che esso non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri fissati tabellarmente. A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, dovendosi riconoscere a tali minimi carattere inderogabile.

La Corte precisa inoltre che le spese si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell’attività giudiziale: i nuovi parametri vanno applicati ogni volta che la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale che li prevede, riferendosi al compenso di un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, anche se questa sia iniziata in epoca precedente.

Ai fini del rimborso a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato secondo il criterio del disputatum, cioè sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo ovvero nell’atto di impugnazione parziale. Nel primo grado il valore corrisponde alla somma domandata, se la domanda è rigettata, o a quella accordata dal giudice, se è accolta; per l’appello corrisponde alla sola somma oggetto di impugnazione, se il gravame è rigettato, o alla maggiore somma accordata rispetto a quella ottenuta in primo grado, se è accolto.

Infine, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve offrire, sia pure in modo conciso, adeguata motivazione, applicando i parametri generali e quantificando il compenso tra minimo e massimo, in termini tali da consentire il sindacato di legittimità. La sentenza impugnata è pertanto cassata e la causa è rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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