Inammissibile ricorso che non trascrive contestazioni e non attacca rationes concorrenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16016 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’erronea valutazione delle contestazioni svolte nei gradi di merito è inammissibile quando nel ricorso non siano trascritte, né localizzate, le contestazioni stesse, avuto riguardo all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. È parimenti inammissibile il motivo che non attacchi una delle rationes decidendi concorrenti poste a fondamento della decisione impugnata, restando in tal caso integra la motivazione su cui la sentenza si regge. L’eccezione proposta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile per novità della questione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1415/2021 pubblicata il 21/12/2021, ha rigettato il gravame proposto da un professionista iscritto, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta.

La controversia ha per oggetto il pagamento dei contributi soggettivi per gli anni 2012 e 2013 e dei contributi integrativi per gli anni dal 2000 al 2008, 2012 e 2013, pretesi dall’ente previdenziale in via monitoria. Avverso la sentenza territoriale il professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’ente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i quattro motivi, tutti volti a censurare la ricostruzione dei fatti e la disciplina della prescrizione dei contributi operata dal giudice di appello. Il primo motivo investe il mancato riconoscimento di effetti giuridici al disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle ricevute di ritorno delle lettere di messa in mora.

Sul punto la corte territoriale, richiamando un proprio precedente, ha ritenuto che, trattandosi di moduli standard e precompilati, il ricorrente avrebbe dovuto puntualizzare quali annotazioni manoscritte fossero illeggibili, aggiungendo che gli elementi manoscritti rilevanti, in primo luogo la data, erano chiaramente comprensibili. Nel ricorso le contestazioni non risultano trascritte né localizzate: di qui l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

La Corte rileva altresì che il motivo non attacca la ratio decidendi concorrente: la corte territoriale non si è limitata a reputare generica la contestazione, ma l’ha giudicata irrilevante in ragione della chiara comprensibilità delle annotazioni. Questa ulteriore ragione, non censurata, rende il motivo inammissibile anche sotto tale profilo.

Il secondo motivo censura la ritenuta irrilevanza dell’illeggibilità delle sottoscrizioni apposte alle missive di messa in mora, sostenendosi che l’indecifrabilità avrebbe impedito l’esercizio del diritto di difesa. La Corte osserva che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che tale eccezione sia stata proposta nei gradi di merito, né trascritta nel ricorso introduttivo. Il motivo è dunque inammissibile per novità della questione e per la concorrente violazione del citato art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il terzo motivo concerne due atti interruttivi. Quanto alla messa in mora del 23/12/2005, il motivo è privo di decisività: la corte territoriale ha ritenuto l’interruzione della prescrizione anche a non considerare la valenza interruttiva di tale intimazione, facendo decorrere il termine dal 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Manca dunque l’interesse ad impugnare. Quanto alla messa in mora del 26/07/2004, la corte territoriale ha affermato, con due rationes concorrenti, la novità della questione e, in ogni caso, la sua infondatezza, essendo la missiva stata ricevuta con valida produzione dell’effetto interruttivo. Il motivo non si confronta con alcuna delle due ragioni e si limita a riproporre la difesa tardivamente avanzata in appello.

Il quarto motivo censura il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del contributo integrativo dell’anno 2002. La Corte rileva che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che tale eccezione sia stata prospettata nei gradi di merito, né trascritta nel ricorso introduttivo: il motivo è quindi inammissibile per novità e per la concorrente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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