Accise: il depositario commerciale risponde anche se estraneo all’illecito (Cass. civ. Sez. V n. 16026 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, il titolare del deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta che li cede per impieghi agevolati risponde dell’imposta divenuta esigibile quando si accerta il superamento dei limiti previsti per il beneficio fiscale. La sua responsabilità è di tipo oggettivo e si fonda sulla partecipazione all’attività economica, non su una colpa dimostrata o presunta. E’ irrilevante, pertanto, sia l’assoluzione penale del depositario per estraneità al reato, sia il legittimo affidamento nella regolarità della documentazione prodotta da terzi. La responsabilità solidale prescinde dalla distinzione tra deposito fiscale e deposito commerciale ai fini del trattamento fiscale.
Il Fatto
Un imprenditore, titolare di una ditta individuale esercente attività di deposito di carburanti, riceveva un avviso di pagamento emesso dall’Ufficio delle dogane per il recupero dell’accisa relativa a quantitativi di gasolio agevolato per uso agricolo irregolarmente svincolati e considerati immessi in consumo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, valorizzando l’assoluzione penale del contribuente dal reato di truffa perpetrato dagli acquirenti finali ed escludendo l’operatività dell’art. 4 del TUA.
In un distinto giudizio, il medesimo contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggiore IVA, scaturito dal medesimo contesto di irregolare fornitura di prodotti energetici denaturati. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello sulla base dell’annullamento dell’avviso relativo all’accisa. Entrambe le pronunce giungono in Cassazione, con ricorsi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la ricostruzione normativa dei soggetti debitori dell’imposta, muovendo dalla disciplina armonizzata di cui alla Direttiva CE 2008/118 e dalla sua attuazione nazionale nel d.lgs. n. 504 del 1995. L’art. 8 della direttiva individua il debitore dell’accisa divenuta esigibile nel depositario autorizzato, nel destinatario registrato, in chi svincola i prodotti dal regime sospensivo e, in caso di svincolo irregolare, in qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’operazione, stabilendone la responsabilità solidale.
Sul piano interno, l’art. 2, comma 4, TUA individua tra gli obbligati il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta. Il sistema delle accise si caratterizza per un disallineamento tra il momento di realizzazione del presupposto e quello della sua esigibilità e si fonda sulla riconoscibilità, affidabilità e legittimazione amministrativa degli operatori del settore, soggetti a licenza, controlli e rendiconti periodici.
La Corte respinge l’eccezione, spesa in controricorso, secondo cui l’Agenzia sarebbe incorsa in un errore di fondo nel confondere il deposito commerciale in regime di accisa assolta con il deposito fiscale in regime sospeso. La distinzione è priva di rilievo ai fini del trattamento fiscale. L’art. 2, comma 3, TUA prevede espressamente che l’accisa è esigibile anche quando si accerta che non si sono verificate le condizioni di consumo necessarie per beneficiare dell’aliquota ridotta o dell’esenzione.
Quanto alla dedotta assoluzione penale, il Collegio la ritiene ininfluente. La più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la responsabilità del depositario è di tipo oggettivo e non richiede una colpa dimostrata o presunta, fondandosi sulla sola partecipazione a un’attività economica; l’abbuono d’imposta non si applica al depositario in caso di svincolo dovuto ad atto illecito, neppure quando questi sia del tutto estraneo all’atto imputabile a un terzo e nutra un legittimo affidamento. La deroga del caso fortuito o della forza maggiore, richiamata dalla giurisprudenza europea, va interpretata restrittivamente e non opera nel caso concreto.
Il depositario era quindi tenuto a verificare i presupposti delle agevolazioni, ponendo l’Amministrazione nelle condizioni di svolgere i propri controlli, coerentemente con la concentrazione del controllo che caratterizza il tributo. Quanto al distinto ricorso in materia di IVA, la Corte rileva che la sentenza impugnata si basava sull’effetto espansivo di una decisione sull’accisa non ancora passata in giudicato e nel frattempo cassata; la pretesa IVA, calcolata sulla maggiore accisa, non trovava così alcun fondamento caducatorio. I ricorsi sono accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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