Definizione agevolata perfezionata e processo estinto se l’Ufficio non prova la notifica del diniego entro il termine perentorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 5368 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il mancato rispetto di tale termine impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva del processo. Parimenti, la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego rende operativa la previsione del comma 6 del citato art. 6, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Il Fatto
Il contribuente impugnava con otto motivi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2010, imputando in via presuntiva e pro quota gli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base partecipativa di cui il socio era titolare del 50%.
Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa del contribuente depositava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con la prova del pagamento della prima rata. L’Amministrazione finanziaria, da parte sua, depositava un atto di diniego del condono senza offrire prova della sua rituale notificazione alla parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della definizione agevolata, rilevando che negli atti era presente la nota di deposito dell’istanza con la produzione della copia e dei relativi pagamenti, corredata dal modello F24 attestante il versamento della prima rata entro il termine previsto dalla norma.
L’Ufficio aveva depositato il diniego del condono solo in data 21 dicembre 2020, oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020 previsto dall’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 per la notificazione del diniego con le modalità proprie degli atti processuali. La medesima disposizione stabilisce che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia, mentre il comma 13 pone a carico della parte interessata l’onere di presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del processo.
Premesso che il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva, la Corte ha affermato che anche la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego rende operativa la previsione del comma 6 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, confermando che la pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato, applicabile solo ai casi di inammissibilità, improcedibilità e rigetto del ricorso, data la natura lato sensu sanzionatoria della misura.
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Nota della Redazione
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