Contributi previdenziali professionisti: prescrizione dalla scadenza del termine di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16069 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi previdenziali dovuti alle casse professionali, la prescrizione decorre dal termine di scadenza stabilito per il loro versamento e non dalla trasmissione della dichiarazione reddituale da parte del professionista. L’omessa comunicazione dei redditi all’ente non integra un occultamento doloso del debito contributivo quando il rapporto di lavoro e l’ammontare del reddito siano comunque conoscibili dall’ente previdenziale. La prescrizione, in materia previdenziale, costituisce questione di diritto rilevabile dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte.

Il Fatto

Una professionista iscritta a una cassa previdenziale di categoria proponeva ricorso per accertare la non debenza dei contributi e delle sanzioni richiesti dall’ente per gli anni dal 2001 al 2012. Il Tribunale adito rigettava la domanda e accoglieva la domanda riconvenzionale dell’ente, liquidando gli importi dovuti a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo il rapporto di lavoro svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma, non subordinata, e quindi sussistente l’obbligo di iscrizione. I giudici di merito escludevano inoltre la prescrizione dei contributi, sul rilievo che l’omessa trasmissione della dichiarazione reddituale da parte della professionista aveva impedito l’inizio della decorrenza del termine. La lavoratrice ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali, muovendo da una premessa di ordine processuale: in materia previdenziale la prescrizione è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti, come affermato da Cass. n. 30303/21.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato elaborato per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa avvocati (Cass. n. 13463/17, Cass. n. 19640/18, Cass. n. 13639/19): il termine di prescrizione decorre dalla scadenza stabilita per il versamento. È pertanto errato il principio adottato dalla Corte d’appello, secondo cui la prescrizione non decorrerebbe in caso di mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista.

La Corte distingue l’ipotesi in cui l’ente previdenziale sia del tutto all’oscuro del rapporto che genera l’obbligo di iscrizione da quella in cui l’ente sia a conoscenza del rapporto e dei relativi redditi. Nel caso esaminato, la lavoratrice svolgeva la propria attività in rapporto convenzionale con la struttura sanitaria pubblica: il rapporto di lavoro e l’ammontare del reddito erano quindi senz’altro conoscibili dall’ente previdenziale, cosicché nessun occultamento doloso del debito contributivo era configurabile.

Il terzo motivo, con cui si deduceva in via subordinata una diversa decorrenza della prescrizione per le sanzioni, è dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini il merito determinando l’effettivo ammontare dei contributi non prescritti, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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