Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11214 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione deve enunciare le ragioni per le quali la decisione impugnata è erronea, con specifica censura delle argomentazioni che ne costituiscono la ratio decidendi. La mancata considerazione di tali argomentazioni rende il motivo inammissibile per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso con cui si denunci l’omesso accertamento di un requisito, quando il giudice di merito abbia invece dato atto che l’accertamento era stato compiuto in primo grado e che le relative statuizioni, non specificamente impugnate, erano coperte da giudicato interno.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da un’associazione sportiva dilettantistica avverso una cartella esattoriale con cui l’INPS aveva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali. Le somme erano pretese, quanto alla Gestione ex ENPALS, in relazione a impiegati addetti a mansioni amministrative. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte l’opposizione, escludendo i contributi riferiti agli istruttori sportivi.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 13.06.2019, in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, ha accolto l’opposizione anche con riguardo ai contributi pretesi per il personale amministrativo, confermando nel resto la decisione impugnata. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; l’associazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), T.U. n. 917/1986, sostenendo che la Corte di merito avrebbe riconosciuto l’esenzione contributiva senza accertare il requisito dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
La Suprema Corte rileva che i giudici territoriali hanno dato atto che il Tribunale aveva accertato il possesso, in capo all’associazione, dei requisiti soggettivi per l’esenzione, ossia l’iscrizione al CONI, ed aveva escluso la natura commerciale dell’ente. La sentenza impugnata ha inoltre osservato che tali punti non erano stati specificamente censurati con l’appello, con la conseguenza che le relative statuizioni erano divenute definitive.
Da tanto consegue che i giudici di merito non hanno affatto omesso l’accertamento contestato dall’Istituto, ma hanno preso atto che esso era stato compiuto in primo grado e che, non essendo state le sue risultanze oggetto di gravame, si era formato il giudicato interno. Poiché l’INPS non ha in alcun modo censurato tale statuizione, il ricorso risulta inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Sul punto la Corte ribadisce che il motivo di ricorso per cassazione deve consistere nell’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea. La mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. sanziona con l’inammissibilità, come affermato da Cass. n. 1341 del 2024.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. In ragione della declaratoria di inammissibilità, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Nota della Redazione
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