Subordinazione del socio lavoratore: prevale l’accertamento in concreto sul nomen iuris (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2411 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una parte nel corso del giudizio di legittimità non ne determina l’interruzione, attesa la natura officiosa del processo di cassazione, impermeabile agli eventi interruttivi. Quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris prescelto dalle parti, essendo indisponibile il tipo negoziale del lavoro subordinato: deve accertarsi il concreto svolgimento del rapporto, valorizzando gli indici sussidiari dell’eterodirezione quali l’inserimento stabile nell’organizzazione, la natura delle mansioni, l’assenza di rischio d’impresa e l’erogazione di una retribuzione oraria.
Il Fatto
L’I.N.P.S. notificava a una società cooperativa in liquidazione due verbali di accertamento, richiedendo il pagamento di contributi per circa ventisette milioni di euro, sul presupposto che i lavoratori impiegati dalla cooperativa dovessero qualificarsi come subordinati, nonostante i contratti di lavoro sociali stipulati ex art. 1, comma 3, legge n. 142/2001 ne escludessero espressamente tale natura. Il Tribunale di Milano accoglieva le domande della cooperativa, dichiarando l’illegittimità dei verbali. La Corte d’appello di Milano riformava integralmente la sentenza, ravvisando nei concreti rapporti gli elementi tipici della subordinazione e rigettando le domande originarie. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tredici motivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato che nel corso del giudizio era stata aperta la liquidazione giudiziale della cooperativa, ai sensi dell’art. 121 d.lgs. n. 14/2019. Richiamando il costante orientamento di legittimità, ha tuttavia escluso che tale evento produca l’interruzione del processo dinanzi alla Cassazione, in ragione del principio dell’impulso d’ufficio che governa il giudizio di legittimità (Cass. n. 30785/2023; Cass. n. 25623/2025).
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi all’eccezione di giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della stessa Corte territoriale. Il ricorrente non aveva localizzato né trascritto la pretesa eccezione sollevata in appello, né documentato i giudicati, riproducendo un difetto di specificità già rilevato nel giudizio tra le medesime parti definito con ordinanza n. 32513/2024.
Quanto ai motivi concernenti la qualificazione dei rapporti di lavoro, la Corte ha dato continuità ai principi affermati nelle pronunce richiamate (Cass. n. 25623/2025, n. 32513/2024, n. 29973/2022), ricordando l’indisponibilità del tipo negoziale del lavoro subordinato, sia da parte del legislatore sia dei contraenti individuali, e la necessità di ancorare l’indagine al comportamento complessivo delle parti. La Corte territoriale aveva correttamente superato il tenore letterale del contratto di lavoro sociale, accertando in concreto la sussistenza degli indici della eterodirezione: l’inserimento stabile nell’organizzazione, la natura ripetitiva delle mansioni, l’assenza di rischio d’impresa e il mancato apporto di attrezzature, nonché il potere direttivo esercitato dalla cooperativa nell’individuare le occasioni di lavoro.
La Corte ha altresì ritenuto inammissibili le censure volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio presuntivo, riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, e ha respinto la doglianza relativa a un preteso accertamento “in massa”, rilevando che la sentenza impugnata aveva valorizzato la sostanziale identità delle modalità di svolgimento dei rapporti.
Quanto all’ottavo motivo, concernente i periodi di indisponibilità del socio lavoratore, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata confutazione della ratio decidendi, avendo la Corte territoriale correttamente posto a carico della cooperativa l’onere di allegare e provare la riconducibilità delle assenze a ipotesi tassative. Infine, ha dichiarato infondato il motivo relativo alla applicabilità della legge n. 689/1981, ribadendo che alla riscossione dei contributi previdenziali si applicano le disposizioni speciali del d.lgs. n. 46/1999, e inammissibile la censura sulla violazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004, vertendo il giudizio sull’accertamento dei presupposti dell’obbligazione contributiva.
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Nota della Redazione
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