Definizione agevolata in Cassazione senza previo atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 16091 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 5 della l. n. 130/2022 riguarda tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità. Rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della sussistenza di una controversia avente ad oggetto un atto impositivo. Va perciò respinto il diniego all’istanza di definizione opposto dall’Agenzia delle entrate per tale ragione.
Il Fatto
Una dipendente di un istituto di credito, addetta alla riscossione dei tributi, ha percepito negli anni dal 2008 al 2011 assegni straordinari integrativi del reddito, erogati dal Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS con il d.m. n. 375/2003. Le somme, sottoposte a ritenuta e a tassazione ordinaria, sono state poi rimborsate in parte a seguito dell’applicazione del regime di tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR, richiamato dall’art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997.
Ritenendo applicabile il regime ordinario, l’Ufficio ha chiesto la restituzione del rimborso ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 602/1973, notificando una cartella di pagamento. La contribuente ha impugnato gli atti davanti alla C.T.P. di Roma, che ha accolto i ricorsi riuniti; l’appello erariale è stato respinto dalla C.T.R. del Lazio. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo per aver depositato istanza di definizione agevolata, poi diniegata dall’Ufficio con provvedimento autonomamente impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con precedenza il ricorso avverso il diniego di condono, perché la sua eventuale fondatezza assorbe l’esame del motivo erariale. L’Agenzia aveva motivato il rigetto osservando che le iscrizioni a ruolo derivano da un credito restitutorio, e non da una maggior pretesa impositiva: il giudizio non rientrerebbe quindi nel perimetro dell’art. 16 della l. n. 289/2002, richiamato dall’art. 5 della l. n. 130/2022.
La contribuente replica che la norma richiama la precedente disciplina solo per la determinazione del valore della controversia e che non contiene più alcuna specificazione sulla tipologia di lite definibile, salvo le esclusioni del comma 6, lettere a) e b). Il motivo è accolto.
La Corte rileva che l’art. 5 della l. n. 130/2022 si discosta dalle norme che delimitavano l’ambito delle precedenti procedure di definizione agevolata: richiede soltanto la pendenza di una controversia tributaria innanzi alla Corte di cassazione, con le sole esclusioni espressamente previste. Rispetto alla disciplina del d.l. n. 118/2019 difetta l’indicazione di un presupposto obiettivo consistente nella necessità che sia impugnato un atto impositivo.
Tale novità risponde alla ratio dichiarata della procedura speciale, ispirata a un intento deflattivo del contenzioso pendente in sede di legittimità. L’accesso alla definizione non soggiace pertanto ad alcuna verifica sulla sussistenza di un atto espressivo della potestà impositiva, nei termini chiariti da Cass. sez. U n. 18298/2021 in relazione ai precedenti regimi normativi.
Il ricorso della contribuente avverso il diniego è quindi accolto; ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l. n. 130/2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quelle del giudizio sul diniego sono compensate, attesa la peculiarità della materia. Resta assorbito l’esame dell’unico motivo del ricorso erariale.
Nota della Redazione
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