Prova della notifica delle cartelle anche con copie non disconosciute (Cass. civ. Sez. 5 n. 3803 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale nel processo tributario, il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere specifico e circostanziato, non potendo risolversi in clausole di stile o contestazioni generiche. La mancata impugnazione nei termini di legge determina il riconoscimento della conformità della copia. Per la prova della notifica delle cartelle di pagamento è sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, purché da tali atti sia possibile risalire ai documenti cui si riferiscono tramite l’indicazione a stampa del numero; l’estratto di ruolo è invece inidoneo a tal fine. L’obbligo di conservazione degli originali previsto dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 attiene al diritto di accesso e non introduce regole probatorie.
Il Fatto
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza trentasei intimazioni di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte. L’adito giudice accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Agente della riscossione fosse tenuto a provare l’avvenuta notifica attraverso la produzione in originale della documentazione, non essendo sufficiente l’esibizione di copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 3539/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agente della riscossione, ribadendo l’obbligo di depositare le matrici o le copie delle cartelle munite dei relativi referti di notifica in originale. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, ha affermato che nel processo tributario valgono le medesime regole del processo civile in materia di efficacia probatoria delle copie. Costituisce principio consolidato che la copia fotostatica non autentica si ha per riconosciuta conforme all’originale se la parte non la disconosce in modo formale e specifico nella prima difesa successiva alla produzione, dovendo la contestazione essere chiara e circostanziata.
La S.C. ha precisato che il disconoscimento di conformità non produce gli stessi effetti del disconoscimento della sottoscrizione di cui all’art. 215, comma 2, cod. proc. civ., poiché non impedisce al giudice di accertare la conformità attraverso altri mezzi di prova, ma obbliga comunque la parte a prendere posizione in modo specifico. Ha inoltre escluso che dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 possa desumersi una regola probatoria, trattandosi di disposizione relativa al diritto di accesso agli atti, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 5410/2015; Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2022).
Quanto alla prova della notifica, la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, sempreché da essi sia possibile risalire ai documenti notificati attraverso l’indicazione a stampa del numero. Nel caso di specie, non essendo stata specificamente disconosciuta la conformità delle copie prodotte, queste erano idonee a costituire prova della notifica, sicché la CTR avrebbe dovuto esaminarle per valutarne la validità.
L’accoglimento dei primi tre motivi ha determinato l’assorbimento del quarto, formulato in via subordinata, e del quinto. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame della documentazione depositata in copia e la decisione sulle spese.
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Nota della Redazione
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