Classamento catastale post-DOCFA: motivazione dell’avviso e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 7617 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Ove invece l’Ufficio disattenda gli elementi di fatto allegati, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso. In assenza di una definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione dell’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni dell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969. Non integra infine inversione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., il ripristino di un classamento precedente, gravando sul contribuente la contestazione delle caratteristiche permanenti del bene.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il classamento di un’abitazione, riportandola dalla categoria A/2 alla categoria A/1, in esito a una procedura DOCFA presentata dalla stessa parte. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione e sussistenti le caratteristiche del tipo signorile.
La Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la decisione, sul rilievo che l’obbligo di motivazione è adempiuto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, che il contribuente aveva potuto esercitare il diritto di difesa e che l’Ufficio si era limitato a ripristinare il classamento preesistente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del diniego del classamento in A/2, indicando in modo specifico le caratteristiche giustificative della categoria superiore.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando l’orientamento espresso in tema di motivazione dell’avviso che segue la comunicazione DOCFA. Quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza di rendita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione è soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve specificare le differenze riscontrate. Il richiamo è a Cass. n. 29754 del 2024.
Il secondo motivo lamentava la motivazione apparente in ordine alla ricorrenza degli elementi della categoria A/1, con conseguente nullità della sentenza. La Corte ha escluso il vizio, riconoscendo nella motivazione della CTR il c.d. minimo costituzionale, con recepimento degli accertamenti dell’Ufficio del territorio e della sentenza di primo grado.
Sul piano sostanziale la Corte ha ribadito che, in tema di estimo catastale, in mancanza di una definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione dell’abitazione corrisponde alle nozioni dell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, che risponde a una diversa finalità agevolativa. Il richiamo è a Cass. n. 2250 del 2021.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere probatorio. La Corte ha escluso il sovvertimento della regola, osservando che non si era trattato di nuova attribuzione della rendita, ma del ripristino di una classificazione A/1 già originariamente attribuita. L’Amministrazione si era limitata a qualificare la signorilità del bene alla luce di caratteristiche permanenti, che il contribuente doveva contraddittare. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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