Riassunzione dopo cassazione termine trimestrale inapplicabile ai giudizi ante 4 luglio 2009 (Cass. civ. Sez. III n. 16124 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, introdotto dall’art. 46, comma 21, della legge n. 69/2009, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, in forza dell’art. 58, comma 1, della stessa legge. I giudizi introdotti anteriormente restano governati dal termine annuale previsto dalla formulazione previgente dell’art. 392 cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione dell’intero processo pronunciata per tardività della riassunzione è pertanto illegittima quando l’atto sia stato notificato entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. Incombe sulla parte che agisce o resiste nella qualità di erede l’onere di provare tale qualità con le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ.; tale onere, tuttavia, non opera quando il decesso sia avvenuto in corso di giudizio di rinvio e la qualità di erede non sia stata specificamente contestata dalla controparte.

Il Fatto

Un immobile adibito a sala cinematografica, comproprietario per quote indivise tra un privato e una società, era stato concesso in locazione a una conduttrice. A seguito di vicende societarie, la posizione di locatore e quella di conduttore si erano confuse quanto a una quota del 50%, mentre erano rimaste distinte rispetto alla residua metà.

Scaduto il contratto, gli eredi del comproprietario intimarono sfratto per finita locazione. Dopo un primo rigetto e una pronuncia d’appello che aveva emesso condanna generica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., gli attori convennero nuovamente la società per la quantificazione del dovuto. Il giudizio di appello, proseguito dopo una cassazione con rinvio, si concluse con la dichiarazione di estinzione dell’intero processo per riassunzione tardiva rispetto al termine trimestrale. Gli eredi impugnano tale statuizione in cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene all’applicazione nel tempo dell’art. 392 cod. proc. civ. La Corte territoriale aveva ritenuto operante il termine trimestrale introdotto dalla riforma del 2009, dichiarando estinto il giudizio perché l’atto di riassunzione era stato notificato oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.

La Corte di legittimità rileva l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte d’appello. L’art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009 dispone infatti che le modifiche al codice di procedura civile si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, con decorrenza dal 4 luglio 2009. Poiché il processo era stato introdotto nel 2002, continua a trovare applicazione il termine annuale della formulazione previgente.

Nel caso concreto la riassunzione era pacificamente avvenuta entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione. La declaratoria di estinzione risulta pertanto illegittima e il ricorso principale è manifestamente fondato.

La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale della società, dichiarandolo inammissibile. I motivi sull’asserita mancata prova della qualità di eredi degli attori non sono assimilabili alla fattispecie considerata in una precedente ordinanza della stessa Corte, richiamata dalla società, perché in quel diverso giudizio il decesso era avvenuto in pendenza del termine per il ricorso. Qui il decesso è avvenuto nel corso del giudizio di rinvio e la qualità di erede non è stata specificamente contestata, essendosi la controparte limitata a eccepire l’esistenza di una terza erede.

Quanto ai motivi sull’omessa integrazione del contraddittorio, la Corte ne esclude l’attualità: la ricorrente incidentale non considera la sopravvenuta rinuncia all’eredità della terza erede, documentata in atti. Il contraddittorio risulta quindi integro e non occorre disporne l’integrazione in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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