La parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, nemmeno in parte (Cass. civ. Sez. 2 n. 16007 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione può riguardare l’accertamento della mancata violazione di detto principio, secondo il quale le spese non possono essere poste, neanche in parte, a carico della parte vittoriosa. La declaratoria di inammissibilità dell’unica domanda proposta e modificata nel corso del giudizio determina la soccombenza esclusiva della parte attrice, senza che possa configurarsi una soccombenza reciproca rispetto a pretese non reiterate nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il Condominio conveniva in giudizio l’ex amministratore condominiale chiedendone la condanna alla restituzione della somma portata da un libretto di deposito a risparmio. All’udienza di precisazione delle conclusioni, il Condominio riduceva la domanda, chiedendo la restituzione di un importo minore, asseritamente trattenuto dal precedente amministratore. Il Tribunale accoglieva la domanda così ridotta; la Corte d’appello, invece, riformando la pronuncia, dichiarava inammissibile la domanda restitutoria in quanto nuova, ma compensava parzialmente le spese di lite nella misura di un sesto, condannando l’ex amministratore alla refusione dei residui cinque sesti, ritenendo sussistente una soccombenza prevalente dello stesso in relazione all’obbligo di restituzione del libretto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi sei motivi di ricorso, avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, ritenendoli fondati. I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva compensato le spese di lite sulla scorta di una ritenuta soccombenza reciproca tra le parti, benché l’unica domanda proposta – di condanna alla restituzione delle somme trattenute dall’ex amministratore –, come modificata all’udienza di precisazione delle conclusioni, fosse stata dichiarata inammissibile, in quanto nuova, avendo ad oggetto non già la somma portata dal libretto di risparmio, bensì una somma ulteriore asseritamente incassata dallo stesso.
La Corte ha precisato che, a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’unica domanda proposta e modificata, vi era la soccombenza esclusiva del Condominio, il che non avrebbe giustificato alcuna ponderazione circa l’integrazione di una soccombenza reciproca. La pretesa di restituzione del libretto, infatti, era stata oggetto dell’ordine contenuto nell’ordinanza cautelare ante causam, ma non era stata reiterata nel giudizio di merito, né era contemplata dalla pronuncia di primo grado, che si era limitata a disporre la condanna al pagamento della minore somma, senza alcuna statuizione ulteriore.
Richiamando il principio della soccombenza, la Corte ha enunciato che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle spese processuali. Il sindacato di legittimità può riguardare l’accertamento della mancata violazione di detto principio, secondo il quale le spese non possono essere poste, neanche in parte, a carico della parte vittoriosa, come accaduto nel caso di specie, in cui la parte era risultata integralmente vittoriosa nel giudizio di gravame.
La Corte ha quindi accolto i primi sei motivi, dichiarato assorbito il settimo motivo subordinato e cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà decidere uniformandosi agli enunciati principi di diritto e provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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