Inammissibile il ricorso se la decisione d’appello è doppiamente conforme (Cass. civ. Sez. V n. 16123 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza d’appello che conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, opera il regime della doppia conforme di cui agli art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente che intenda sottrarsi a tale esito deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità. La motivazione apparente, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto sul piano materiale o consista in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento. Il sindacato di legittimità non si estende alla valutazione di fatto dell’impedimento addotto come causa di forza maggiore.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2012, emesso sulla base di risultanze di un procedimento penale e concernente redditi diversi non dichiarati, con maggiori imposte, contributi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo e respingeva la richiesta di remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., non ravvisando la dedotta causa di forza maggiore.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando le statuizioni di primo grado. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, sotto il profilo soggettivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e sotto quello oggettivo del sequestro della documentazione contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva che ricorre la fattispecie della doppia conforme: la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata. Ne deriva che il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ. e che, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, secondo il principio affermato da Cass. n. 12788 del 2024.

Nel caso concreto le due statuizioni risultano sovrapponibili, in quanto espressive di un medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, coerentemente conducente al rigetto della doglianza. La Corte precisa che non rileva il diverso orientamento di Cass. n. 32019 del 2024, invocato in memoria, riferito all’ipotesi della sentenza d’appello confermativa ma argomentata su ragioni di natura processuale: qui entrambe le pronunce condividono il medesimo percorso di valutazione fattuale sull’esistenza o meno dell’impedimento.

Il motivo è inoltre inammissibile perché la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto uno specifico fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, secondo il consolidato orientamento di Cass., Sez. U., n. 5745 del 2015 e delle successive conformi. Nella specie, invece, il motivo mira a un generale riesame della valutazione operata dai giudici di merito.

Va esclusa, poi, la sussistenza del vizio di motivazione apparente, che si configura solo quando la motivazione manchi del tutto o consista in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso seguito, secondo Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014 e le successive conformi. Qui la motivazione esiste graficamente ed esprime una ratio decidendi pienamente comprensibile.

Infine, la dedotta violazione dell’art. 153 cod. proc. civ. si risolve in una richiesta di riesame del giudizio di fatto sull’esistenza della forza maggiore, insindacabile in sede di legittimità. Né l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, limitato a un’ora al giorno e cessato prima della scadenza del termine, né il sequestro dei documenti, per i quali l’art. 258 cod. proc. pen. consente l’estrazione di copia, integrano la fattispecie invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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