Inammissibile il ricorso per omesso esame di fatto non decisivo (Cass. civ. Sez. V n. 16127 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., è configurabile solo quando il ricorrente alleghi e dimostri la decisività del fatto storico asseritamente non valutato, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando è stato oggetto di discussione nonché la sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La mera allegazione di una successiva notificazione della cartella di pagamento, senza spiegare come essa incida sulla validità della notifica già ritenuta valida, non soddisfa il requisito della decisività.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi effettuato dall’agente della riscossione, eccependo il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta. L’Agenzia delle entrate resisteva sostenendo la regolarità della notifica, mentre un terzo intimato non svolgeva attività difensiva.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando la regolarità della notifica della cartella e valorizzando il principio del raggiungimento dello scopo, non ravvisandosi lesione del diritto di difesa. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la contribuente deduceva la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella relata di notifica della cartella, avvenuta in data successiva alla notifica del pignoramento impugnato.

In via preliminare la Corte rilevava che il ricorso era indirizzato anche verso una società terza cui non risultava notificato. La questione era però irrilevante, poiché tale società non era parte del giudizio di merito e, soprattutto, per l’infondatezza dell’impugnazione, che imponeva di non dar corso alla rinnovazione della notifica o all’integrazione del contraddittorio in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, richiamando sul punto Cass., Sez. U., n. 6826 del 2010 e Cass. n. 6924 del 2020.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Se era vero che nella motivazione impugnata risultava l’omessa valutazione della produzione documentale allegata all’atto di gravame, ciò non integrava il vizio di legittimità, con particolare riferimento al profilo di decisività necessario ai fini della caducazione della sentenza.

La Corte ha ribadito il proprio orientamento: il controllo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, secondo Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014.

Nel caso concreto, il motivo era privo di alcuna deduzione sul carattere decisivo del documento di cui si assumeva l’omesso esame: esso dimostrava al più una nuova notificazione della cartella ma non spiegava come tale fatto potesse inficiare la già ritenuta valida notifica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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