L’avviso di accertamento impo-esattivo è notificabile direttamente a mezzo posta ex art. 14 l. n. 890/1982 (Cass. civ. Sez. 5 n. 11345 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento c.d. impo-esattivo, ex art. 29 d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010, può essere legittimamente notificato dall’Amministrazione finanziaria direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 l. n. 890/1982, senza che sia necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario. La nuova disciplina, che consente la notifica degli atti successivi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non introduce deroghe al regime generale di notifica diretta degli avvisi di accertamento, né comporta l’abrogazione implicita della facoltà prevista dall’art. 14 citato. In materia di contraddittorio endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante della necessità del contraddittorio, con nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus, senza che, per i tributi armonizzati, debba essere effettuata la prova di resistenza.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava alla società, operante nel settore edile, un avviso di accertamento per l’annualità 2009, contestando operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con disconoscimento di costi e recupero a tassazione di materia imponibile non dichiarata, oltre all’emissione di avvisi di accertamento ai soci per effetto della trasparenza fiscale. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, tra l’altro, l’inesistenza della notifica, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo e l’insussistenza della pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi e la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la decisione, con sentenza doppiamente conforme, avverso cui i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude preliminarmente l’inammissibilità generale dei motivi, pur rilevando che alcune censure sono dirette a un riesame fattuale precluso in sede di legittimità, e passa all’esame delle singole doglianze. In ordine al primo motivo, concernente la notifica degli avvisi, la Corte afferma che la natura di atto impo-esattivo, derivante dall’art. 29 d.l. n. 78/2010, non osta all’applicazione del regime di notifica diretta a mezzo posta previsto dall’art. 14 l. n. 890/1982: la norma, nel consentire la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per gli atti successivi, non ha introdotto alcuna deroga alla regola generale, né può desumersi una volontà abrogativa implicita, non ponendosi le due previsioni su un piano di incompatibilità logica. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 175/2018 e n. 104/2019) e di legittimità, la Corte conferma che la notifica diretta assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto e che non è necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Quanto alle contestazioni sulla relata di notifica, la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di trascrizione integrale delle relate nel ricorso, requisito necessario quando la loro riproduzione sia funzionale alla comprensione del vizio dedotto.
Sui motivi relativi al contraddittorio preventivo, la Corte ricorda che, trattandosi di verifica svolta nei locali dell’impresa, trovano applicazione i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 24823/2015: per i tributi armonizzati, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera con valutazione ex ante, senza necessità di prova di resistenza, con nullità dell’atto emesso ante tempus. Tuttavia, il motivo è infondato perché gli avvisi risultano notificati oltre il termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del p.v.c., dichiarazione non contestata dai contribuenti.
In relazione alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ribadisce il principio per cui, una volta assolta dall’Amministrazione la prova dell’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, senza che possa ritenersi sufficiente l’esibizione delle fatture o la regolarità formale delle scritture contabili. La Corte ritiene correttamente applicato il riparto dell’onere della prova, essendo emersi elementi quali l’inesistenza di una struttura operativa del fornitore e la sistematica omissione contabile.
La Corte accoglie, invece, il sesto e settimo motivo, riguardanti il mancato riconoscimento dei costi necessari a produrre i maggiori ricavi accertati. Dalla documentazione emerge che una parte dell’accertamento (euro 65.175) deriva da maggiori ricavi conseguiti per prestazioni di servizio fatturate e non dichiarate, contestazione autonoma rispetto al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti. Sul punto, la motivazione del giudice di merito — incentrata esclusivamente sull’indeducibilità dei costi per operazioni inesistenti — non si attaglia alla diversa questione dei costi necessari alla produzione del maggior reddito, questione introdotta in primo grado e riproposta in appello ma non esaminata. La Corte cassa sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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