Rimborso IVA: ineffettività del cedente e inammissibilità del ricorso per rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 160 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui, deducendo apparentemente un vizio di violazione di legge, si miri in realtà alla rivalutazione dell’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. In tema di rimborso del credito IVA, la verifica dell’effettività e operatività del soggetto cedente il credito costituisce requisito logicamente prioritario rispetto a ogni questione relativa alla prova degli elementi sostanziali: ove il giudice di merito abbia accertato, con valutazione in fatto, l’inesistenza del soggetto che sarebbe stato titolare del credito, è irrilevante la verifica sull’esistenza del credito stesso. Nel sistema processuale non sussiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, non essendo tale divieto riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ., ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Il Fatto
La società, cessionaria di un credito IVA vantato da altra società, presentava istanza di rimborso, rigettata dall’amministrazione finanziaria con provvedimento di diniego fondato sulla ritenuta inesistenza e non operatività della società cedente. I ricorsi proposti dalla cessionaria e dalla cedente avverso il diniego venivano rigettati dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che valorizzava un quadro indiziario negativo, caratterizzato dall’irreperibilità della sede della cedente e del commercialista presso cui avrebbe dovuto trovarsi la documentazione contabile.
La società cessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972, delle norme in tema di prova presuntiva e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e decisivo per il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Ha premesso che l’atto impugnato si fonda sul mancato riscontro dell’effettività del soggetto passivo in capo al quale si asseriva la formazione del credito IVA, aspetto centrale e dirimente nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, in quanto investe un requisito logicamente prioritario rispetto alle questioni relative alla prova degli elementi sostanziali e al carattere fraudolento delle operazioni.
Ne consegue, ad avviso della Corte, l’irrilevanza della verifica sull’esistenza del credito, non essendo stata riscontrata dalla CTR, con valutazione in fatto esente dal sindacato di legittimità, l’esistenza del soggetto che avrebbe dovuto esserne titolare. La Corte ha quindi richiamato il consolidato principio per cui è inammissibile il ricorso che, deducendo una violazione di legge, miri alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, che non conferisce il potere di riesaminare il merito ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito.
Con specifico riferimento alle censure della ricorrente, la Corte ha escluso la sussistenza di una violazione del divieto di praesumptio de presumpto, richiamando il principio per cui nel sistema processuale tale divieto non esiste, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ., ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che l’evocato vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguardava, nel caso di specie, una richiesta di rivalutazione delle prove, ed era comunque inammissibile in ragione della doppia soccombenza della società nei due gradi di giudizio di merito. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato assorbito dall’inammissibilità dei primi tre. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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