Revoca dell’uso aziendale di non assorbimento del superminimo e disdetta formale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16166 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’uso aziendale di non assorbimento del superminimo individuale, pur non vincolando sine die la parte datoriale, non può essere superato per effetto del mero esercizio unilaterale della facoltà di assorbimento in occasione di un successivo rinnovo contrattuale, occorrendo una vera e propria disdetta dell’uso. La disdetta è ammissibile, ma deve essere esercitata in conformità ai principi di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell’uso aziendale: essa richiede, da un lato, una giustificazione fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze, quale la rimodulazione del trattamento economico per effetto di un successivo contratto collettivo, e, dall’altro, una formalizzazione mediante dichiarazione datoriale esplicita delle ragioni, diretta alla collettività dei lavoratori. In difetto di tali requisiti, il ripristino unilaterale del principio generale di assorbibilità non è conforme a diritto.
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti a tempo indeterminato della società datrice, lamentavano la illegittima riduzione dei rispettivi superminimi individuali assorbibili operata a decorrere dal gennaio 2018. La società aveva proceduto all’assorbimento di tale voce in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e dell’Elemento Retributivo Separato (ERS) previsti dall’Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo di settore.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, accertando l’illegittimità degli assorbimenti e condannando la società alla ricostituzione della voce retributiva e alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello della società, aveva respinto la domanda dei lavoratori. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, ormai ius receptum, secondo cui il superminimo individuale è normalmente soggetto ad assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, salvo diversa disposizione o autonomo titolo, la cui prova grava sul lavoratore. La naturale assorbibilità può però venir meno per effetto di una diversa pattuizione, individuale o collettiva, o in conseguenza di un uso aziendale, quale reiterazione costante e generalizzata di un comportamento datoriale favorevole.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che l’uso aziendale di non assorbimento non implicasse la perpetuità del vincolo e che la società potesse, a fronte degli aumenti salariali, disporre nuovamente della facoltà di assorbimento, senza necessità di specifica previsione o espresso recesso. Il Collegio non condivide tale approdo.
In linea di principio è condivisibile che l’uso aziendale non possa vincolare sine die la parte datoriale, impedendole di esercitare la facoltà prevista nel contratto individuale in occasione dei successivi rinnovi. La Corte richiama la giurisprudenza sul contratto collettivo senza termine predeterminato di efficacia, che non può vincolare per sempre le parti, dovendosi estendere la regola del recesso unilaterale come causa estintiva ordinaria dei rapporti di durata a tempo indeterminato.
Va quindi affermata la possibilità per il datore di lavoro di disdettare l’uso aziendale. Tale possibilità, per non tradursi in arbitrio, deve essere esercitata secondo correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell’uso. Ne deriva la necessità che la disdetta sia giustificata da un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze, come una rimodulazione del trattamento economico per effetto di un successivo contratto collettivo, e che sia formalizzata con dichiarazione diretta alla collettività dei lavoratori, i quali devono avere tempestiva, inequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriale e delle relative ragioni, analogamente a quanto avviene per la disdetta del contratto collettivo.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo rigetta: l’accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata non è investito da specifica censura, e per la configurazione dell’uso aziendale la giurisprudenza di legittimità esclude rilievo all’elemento volontaristico, essendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione. Il ricorso principale è accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, con condanna della ricorrente incidentale al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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