Nullità della cartella senza comunicazione dell’esito del controllo formale (Cass. civ. Sez. V n. 16163 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 è nulla. Tale comunicazione assolve una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo. L’obbligo di comunicazione permane anche quando il contribuente non abbia collaborato all’istruttoria attivata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. La nullità della notificazione della cartella, invece, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel 2008 il contribuente riceve una richiesta di documentazione ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973 nell’ambito del controllo della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 e vi riscontra trasmettendo i documenti richiesti. Nel maggio 2010 apprende della notifica della cartella di pagamento, per un importo complessivamente superiore a novemila euro, eseguita mediante deposito presso la casa comunale ex art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Il contribuente impugna la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il ricorso è rigettato. L’appello è respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. Un primo ricorso per cassazione è accolto con rinvio. Il giudice del rinvio respinge nuovamente l’appello. Il contribuente propone allora ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione dell’art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973: l’Agenzia ha omesso di comunicargli l’esito del controllo formale con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle imposte. La Corte ritiene il motivo fondato.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass., sez. T, n. 15311/2014; Cass., sez. 6-T, n. 24813/2021), il Collegio chiarisce che la cartella non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter è nulla, perché tale comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra Amministrazione e contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.
La Corte distingue questa ipotesi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis del medesimo decreto. Quest’ultima consegue a un controllo meramente cartolare, ha il solo scopo di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione di aspetti formali; la sua omissione non incide sul diritto di difesa e non determina alcuna nullità. È quindi la diversa funzione delle due comunicazioni a fondare la differente disciplina.
Ne deriva che, anche quando il contribuente non collabori all’istruttoria attivata dall’Amministrazione nelle forme di cui all’art. 36 ter, comma 3, a lui va comunque data comunicazione dell’esito del controllo formale ex comma 4, prima dell’emissione della cartella, a pena di nullità della stessa.
Il secondo motivo è invece infondato. La Corte richiama il principio per cui, in caso di nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile e il relativo regime delle nullità e delle sanatorie. La proposizione del ricorso del contribuente sana con effetto ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. T, n. 15554 del 2009). Nel caso di specie la nullità della notificazione della cartella non ha pregiudicato il diritto di difesa.
Il ricorso è quindi accolto quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi se sia stata effettuata la comunicazione dell’esito finale del controllo formale ex art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 prima della notifica della cartella, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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