Infermieri penitenziari transitati alle ASL: compenso orario e blocco della contrattazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10316 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito del trasferimento ex lege al Servizio sanitario nazionale disposto dal D.P.C.M. 1.4.2008, i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi dell’art. 53 della legge n. 740/1970 sono ricondotti nell’ambito della contrattazione della medicina generale, la cui norma fondativa è l’art. 48 della legge n. 833 del 1978. La previsione relativa all’adeguamento biennale del compenso non è più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva che l’abbia recepita nella nuova realtà giuridica. Non sussiste in capo alla ASL alcun potere unilaterale di rideterminazione del compenso, essendosi il suddetto adeguamento formato oggetto del blocco delle procedure negoziali previsto dall’art. 9 della legge n. 122/2010 e dalle proroghe successive.

Il Fatto

Taluni operatori sanitari con qualifica di infermiere, già dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria presso un istituto circondariale, avevano prestato servizio ai sensi dell’art. 53 della legge n. 740/1970. A decorrere dal 1.10.2008 i loro rapporti di lavoro erano stati trasferiti ex lege presso la ASL competente in forza del D.P.C.M. 1.4.2008.

Gli stessi avevano domandato la rideterminazione biennale del compenso orario e il risarcimento del danno derivato dalla mancata rideterminazione. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte di Appello rigettava il gravame della ASL. Proponeva ricorso per cassazione la ASL, deducendo cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, secondo cui tutte le censure riguarderebbero questioni coperte dal giudicato interno. L’eccezione è infondata: il giudicato si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni dotate di propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 24358/2018; Cass. n. 17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008).

Richiamata la c.d. minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno, la Corte ribadisce che la sequenza logica è costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico: la censura motivata anche su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 24783/2018; Cass. n. 12202/2017). Avendo la ASL denunciato il mancato rilievo d’ufficio della normativa sopravvenuta in tema di blocco, essa ha devoluto al giudice di appello la cognizione sulla normativa applicabile e sull’obbligo di determinare il compenso.

Nel merito, i motivi primo, secondo e quinto sono fondati. Il D.P.C.M. 1.4.2008, attuativo dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, ha disposto il trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro relativi alla sanità penitenziaria. L’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. prevede che i rapporti instaurati ai sensi della legge n. 740/1970 e in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti alle ASL e continuano ad essere disciplinati da tale legge fino alla relativa scadenza: quelli scaduti o affidati dopo l’entrata in vigore non possono più esserne disciplinati, essendo esclusa una iperestensione degli ambiti della legge.

Con il transito, i rapporti sono ricondotti nell’ambito della contrattazione della medicina generale, sicché la previsione sull’adeguamento del compenso non è più invocabile in mancanza di negoziazione collettiva che l’abbia recepita (Cass. n. 20159/2024). Il blocco delle procedure negoziali, già riferito ai rapporti convenzionali del SSN, esclude in capo alla ASL qualsiasi potere unilaterale di rideterminazione.

La sentenza impugnata ha quindi erroneamente escluso che la determinazione del compenso sia oggetto di contrattazione. Accolti il primo, il secondo e il quinto motivo, assorbiti gli altri, la Corte cassa e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta le domande originarie; compensa le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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