Somministrazione di manodopera: responsabilità del somministratore e decadenza dagli sgravi per DURC non ostativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9057 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di manodopera, il somministratore, quale datore di lavoro formale, è obbligato in via principale al pagamento dei contributi previdenziali, in regime di solidarietà con l’utilizzatore ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003. L’ipotesi di responsabilità esclusiva dell’utilizzatore, prevista dall’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003, è norma eccezionale, riferita ai soli obblighi retributivi e risarcitori, e non è estensibile all’obbligazione contributiva, che ha natura autonoma e inderogabile. La contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o sospensioni concordate della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo. Il DURC positivo non ha valore costitutivo della regolarità contributiva e non è condizione sufficiente per la fruizione degli sgravi: accertata l’irregolarità, opera la decadenza dal beneficio per l’intero periodo e con riferimento a tutta la compagine aziendale.
Il Fatto
Una società di somministrazione di manodopera aveva messo a disposizione di una committente ventuno lavoratori, adibiti a una commessa presso un cantiere navale per un periodo di circa quattordici mesi. A seguito di verbale ispettivo, erano state contestate alla società utilizzatrice violazioni previdenziali derivanti da sottoinquadramento dei lavoratori, assenze, trasferte e rimborsi chilometrici ingiustificati. Gli addebiti contributivi erano stati estesi alla società somministratrice, con revoca degli sgravi fruiti nel medesimo periodo per tutti gli altri lavoratori assunti con regime agevolato.
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità solidale della somministratrice per gli aspetti inerenti all’esecuzione delle prestazioni e la decadenza dalle agevolazioni. La Corte d’appello, su impugnazione dell’Istituto previdenziale, aveva invece riformato la sentenza, affermando la responsabilità della somministratrice per le violazioni accertate e la perdita del diritto alle agevolazioni contributive. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto il primo motivo, con cui la ricorrente invocava la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per le violazioni relative alla fase esecutiva del rapporto. La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore, prevista dall’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003, opera solo per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per il risarcimento del danno da assegnazione a mansioni inferiori. Il regime previdenziale resta invece disciplinato dalla regola generale, che vede il somministratore obbligato principale in quanto datore di lavoro, in regime di solidarietà con l’utilizzatore.
Quanto al secondo motivo, relativo all’addebito contributivo per permessi non retribuiti e assenze non giustificate, la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui la contribuzione è dovuta anche in caso di sospensione concordata della prestazione che non trovi giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, trattandosi di obbligazione contributiva indisponibile. L’unica deroga è quella prevista dall’art. 25 d.lgs. n. 276/2003 per l’indennità di disponibilità.
Il terzo motivo concerneva la legittimità del disconoscimento degli sgravi per tutti i lavoratori, nonostante l’emissione di DURC positivi. La Corte ha ribadito che il DURC, quale atto di certazione, non ha valore costitutivo della regolarità contributiva, che resta sempre verificabile in sede giudiziale. Il possesso del DURC è condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici, richiedendosi comunque l’assenza di violazioni e il rispetto degli altri obblighi di legge. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente non determina l’inesigibilità delle differenze né può consentire una regolarizzazione tardiva.
La Corte ha infine confermato che, accertata l’irregolarità contributiva, opera la decadenza generale dal diritto di fruire dei benefici con riferimento a tutta la compagine aziendale, essendo la regolarità contributiva requisito caratterizzante dell’impresa che accede ai benefici premianti. Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione delle violazioni come evasione contributiva, ricorrendo quando il datore di lavoro ometta di denunciare i rapporti di lavoro e le relative retribuzioni. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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