Motivazione apparente sull’opposizione a espulsione dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 16410 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il giudice di pace che rigetti il ricorso con motivazione stereotipata e apodittica, basata su affermazioni generali e astratte, senza esaminare le deduzioni dell’interessato sulla sussistenza di una vita familiare in Italia, viola il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione è meramente apparente quando ometta di confrontarsi con il caso concreto, non essendo sufficiente il richiamo alle argomentazioni dell’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato. Il vizio emerge dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e impone la cassazione con rinvio al giudice di pace in persona di magistrato diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di un Paese extracomunitario, si è opposto al decreto di espulsione adottato nei suoi confronti. Ha dedotto di essere presente in Italia dal 1994 e di non aver rinnovato il permesso di soggiorno per lo smarrimento dei documenti. L’amministrazione ha replicato che lo straniero, scarcerato all’esito di un giudizio direttissimo, era stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione, dove gli era stato notificato il decreto.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando l’assenza di vizi di legittimità del provvedimento e l’inidoneità delle circostanze addotte a giustificare la permanenza sul territorio nazionale. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del D. Lgs. n. 150/2011, art. 13, comma 2, lett. b) e art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, in relazione all’art. 8 C.E.D.U. e all’art. 117 Cost., per avere il giudice di pace omesso di esaminare la concreta situazione personale del ricorrente in Italia.

La Corte ritiene il motivo fondato. La motivazione del giudice di pace è definita stereotipata ed apodittica: non analizza le deduzioni del ricorrente e, in particolare, il rilievo di avere una vita familiare in Italia. Il provvedimento impugnato, non centrato sul caso concreto, non rende palesi le ragioni per cui le eccezioni dell’istante sono state respinte.

Richiamando la propria giurisprudenza costante, il Collegio afferma che il rispetto del minimo costituzionale è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il vizio deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Non è sufficiente, per respingere l’opposizione, il richiamo alle motivazioni e argomentazioni dell’amministrazione che ha adottato il provvedimento, né una motivazione generale e astratta. La Corte richiama sul punto i propri precedenti n. 7090 del 03.03.2022, n. 30178 del 31.10.2023 e n. 4166 del 15.02.2024.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento e il rinvio al giudice di pace in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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