Espulsione: termine di impugnazione doppio per il ricorrente residente all’estero (Cass. civ. Sez. I n. 12647 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare il decreto di espulsione si modula in funzione del luogo di residenza del ricorrente, e non della sua presenza o regolarità sul territorio nazionale: il ricorrente che risiede all’estero beneficia del termine più lungo, restando irrilevante che la sua permanenza in Italia sia stata o meno regolare. L’onere della prova dell’osservanza del termine di impugnazione, e dunque della tempestività del gravame, incombe sulla parte impugnante, anche quando si tratti di dimostrare la ricorrenza di cause ostative al decorso del termine ordinario. Il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame sia dichiarato d’ufficio inammissibile. La residenza estera del ricorrente, comprovata dalla procura conferita e autenticata all’estero, integra il presupposto per l’applicazione del termine più ampio.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, notificato in data 23.04.2024. Il Giudice di Pace ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile l’impugnazione, rilevando che il ricorso era stato depositato il 01.06.2024, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, fissato a pena di inammissibilità dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione. Il Ministero dell’Interno non ha svolto controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. L’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 133/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2023, prevede che il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
La norma modula il termine di impugnazione del decreto di espulsione in funzione del luogo di residenza del soggetto interessato e ricalca l’analoga disposizione dell’art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 13/2017, convertito dalla legge n. 46/2017. È dunque la residenza all’estero del ricorrente, e il non trovarsi in Italia, a prescindere da ogni situazione di irregolarità, a costituire il presupposto per l’applicazione del termine più lungo.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l’onere della prova dell’osservanza del termine di impugnazione, e quindi della sua tempestività e ammissibilità, incombe sulla parte impugnante, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso. Il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d’ufficio inammissibile.
Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato che, al momento della proposizione del ricorso, era residente all’estero: era stato accompagnato alla frontiera, con convalida avvenuta il 24.04.2024, ed era stato rimpatriato. La procura alle liti risulta conferita all’estero in data 31.05.2024 e legalizzata dinanzi a notaio nella medesima località estera.
Poiché il provvedimento era stato notificato il 23.04.2024 e l’impugnazione depositata il 01.06.2024, ossia al trentanovesimo giorno dalla notifica, il ricorso è stato ritenuto tempestivo nel pieno rispetto dei termini normativamente previsti. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’ordinanza e rinviato al Giudice di Pace di Catania, in persona di un diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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