Nullo il respingimento se manca l’informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 16408 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere protezione, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Ne consegue la nullità del decreto di respingimento, insanabile e rilevabile anche d’ufficio, con possibilità di cassazione senza rinvio e decisione nel merito.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore. Il giudice aveva ritenuto l’eccezione di notifica in copia non conforme priva di pregio, non essendo stata la copia disconosciuta nei termini di legge, e aveva considerato il provvedimento conforme all’art. 10 del d.lgs. 286/1998, trattandosi di straniero entrato clandestinamente e privo di documenti.
Quanto agli obblighi informativi, il Giudice di pace aveva desunto il corretto assolvimento dall’assenza di richiesta di protezione internazionale e dalla dichiarazione dello straniero di essere venuto in Italia per lavoro, nonché dalla presenza di un mediatore linguistico e dalla compilazione del foglio notizie. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, potenzialmente assorbente, incentrato sulla violazione dell’art. 10-ter del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 3, 6, 20 e 26 del d.lgs. n. 25 del 2008. Il ricorrente contesta il difetto di informativa tempestiva sulla procedura di protezione internazionale, rilevando che dal foglio notizie si evincono solo i dati anagrafici.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il foglio notizie, pur attestando la presenza di un mediatore linguistico, non documenta alcuna informativa ai sensi dell’art. 10-ter: l’amministrazione si è limitata a registrare i dati anagrafici. Il Giudice di pace ha tratto la conclusione che il soggetto fosse stato debitamente informato dalla sola circostanza che non aveva chiesto la protezione, dichiarando di essere venuto in Italia per lavoro.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, ciò non sana l’originario difetto di informazione. Deve infatti essere garantita a tutti gli stranieri un’informazione completa ed effettiva, trattandosi di obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. L’obbligo sussiste anche se lo straniero non ha manifestato alcuna esigenza, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile con la volontà di richiedere protezione, che deve essere chiara e non affidata a formule ambigue, non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente informata.
La Corte richiama Cass. n. 32070 del 20/11/2023 e Cass. n. 4223 del 15/02/2024 a sostegno del principio, e da esso fa discendere la nullità del decreto di respingimento, come già affermato da Cass. n. 10819 del 22/04/2024. Ne deriva l’assorbimento degli altri motivi e la cassazione senza rinvio, potendosi decidere nel merito per la nullità insanabile del provvedimento.
Quanto alle spese, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è vittorioso contro un’Amministrazione statale. Non vi è luogo a regolazione delle spese: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. L’art. 133 del medesimo d.P.R. non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.
Nota della Redazione
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