Provento illecito da corruzione e confisca non eseguita nell’accertamento Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 16479 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari con gli strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della maggior pretesa tributaria, e il giudice che intenda discostarsene deve illustrare le ragioni della propria valutazione. La sentenza penale di patteggiamento, che non ricostruisce i fatti né esplicita le ragioni della quantificazione, non vincola il giudice tributario sul quantum del provento da reato. Il processo tributario, in quanto giudizio di impugnazione-merito, impone di confermare l’atto impositivo nel suo ridotto valore, non di annullarlo, ove la pretesa risulti indimostrata nel solo ammontare. Il presupposto dell’imposizione personale viene meno, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, solo quando la confisca sia effettivamente disposta e concretamente realizzata, con spossessamento del contribuente.

Il Fatto

A seguito di indagini della Guardia di Finanza concluse con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2010, recuperando a tassazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, proventi asseritamente percepiti quale profitto del reato di corruzione.

Il contribuente, già condannato con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. pen. e passata in giudicato, con confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen., impugnava l’atto. La CTP rigettava il ricorso; la CTR del Lazio lo accoglieva, ravvisando il difetto di motivazione dell’Ufficio sulle ragioni dello scostamento dal quantum fissato in sede penale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è articolato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 e delle regole in tema di valutazione della prova. La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, perché l’Amministrazione pone questioni di diritto e non chiede una rivalutazione di merito.

Il giudice del gravame, muovendo dalla premessa dell’autonomia tra accertamento penale e tributario, ha poi disconosciuto del tutto la rilevanza probatoria delle risultanze delle indagini preliminari, fondando la decisione sulla sola sentenza di patteggiamento, che non illustra le ragioni della quantificazione della confisca. La CTR non ha considerato gli elementi specifici e circostanziati emergenti dall’avviso di accertamento e dal processo verbale, idonei a fornire indizi sulla corretta determinazione del provento.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il materiale probatorio della fase delle indagini preliminari è utilizzabile ai fini della prova della maggior pretesa tributaria (tra le altre, Cass., sez. V, 5.4.2019, n. 9593; Cass., sez. V, 30 luglio 2020, n. 16375). Il vizio della pronuncia risulta perciò effettivamente sussistente, non essendo neppure ipotizzabile una comparazione implicita tra pronuncia penale ed elementi indiziari, poiché la decisione penale non ricostruisce i fatti né spiega la quantificazione della confisca.

Da ultimo, la Corte ribadisce che il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito: il giudice che ritenga indimostrata la pretesa nel solo ammontare deve confermare l’atto nel ridotto valore e non annullarlo. Richiamando Cass. sez. V, 23.12.2024, n. 33967, osserva che il presupposto impositivo viene meno solo se la confisca sia stata concretamente realizzata, circostanza non allegata nel presente giudizio. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame.

Nota della Redazione

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