Omessa pronuncia su fornitore black list e appello incidentale condizionato (Cass. civ. Sez. V n. 16478 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il giudice di appello che, investito di un motivo di gravame riferito a più fornitori, esamini la sola posizione di uno di essi pretermettendo ogni decisione sull’altro incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Il rigetto del motivo non può desumersi dalle affermazioni generali di correttezza della decisione di primo grado, né può ritenersi implicito quando i soggetti interessati siano distinti. Il ricorso incidentale condizionato, ammissibile in astratto in caso di accoglimento del ricorso principale, è inammissibile in concreto se attinge una decisione che il giudice di merito non ha reso, nemmeno in forma implicita.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a due società contribuenti avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi all’anno di imposta 2008. L’Ufficio contestava costi di oltre sei milioni di euro sostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, t.u.i.r.

Le società impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano. Durante il giudizio intervenivano due accordi conciliativi e la controversia proseguiva per le sole operazioni intercorse con due fornitori. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti e condannava l’Ufficio alle spese. La CTR della Lombardia, in appello, accoglieva l’impugnazione principale solo sul capo delle spese, compensandole, e nel merito esaminava esclusivamente la posizione di uno dei fornitori. Da qui il ricorso per cassazione dell’Ufficio e il ricorso incidentale condizionato delle contribuenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per infrapetizione: la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al recupero del costo per la prestazione resa da uno dei fornitori, esaminando solo la posizione dell’altro.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dall’esame dell’appello proposto dall’Ufficio emerge che la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, t.u.i.r. era stata eccepita con riferimento ad ambedue i fornitori. La CTR, pur ritenendo corretta la statuizione dei primi giudici, ha escluso la violazione facendo esclusivo riferimento alle operazioni con uno solo di essi, pretermettendo ogni decisione sull’altro. Il giudice del gravame arriva persino ad affermare che un solo fornitore non era stato oggetto di conciliazione.

Ne discende l’evidenza del vizio di omessa pronuncia. La Corte esclude che lo specifico motivo di gravame possa ritenersi rigettato dalle affermazioni generali contenute nell’incipit della motivazione, o implicitamente rigettato, stante la diversità dei soggetti fornitori coinvolti.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, proposto in via subordinata per violazione e falsa applicazione dell’art. 110 t.u.i.r. e dell’art. 2697 cod. civ.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo dichiara inammissibile. Ammissibile in astratto a seguito dell’accoglimento del ricorso principale, esso attinge in concreto una decisione non resa dalla CTR. Il rigetto nel merito dell’appello principale, salvo il capo delle spese, ha comportato l’assorbimento dell’appello incidentale, proposto come condizionato. Solo nell’ipotesi in cui, in sede di rinvio, la CTR accolga l’appello principale sulla posizione del fornitore pretermesso risorgerà l’interesse delle contribuenti a una pronuncia sui motivi incidentali, limitatamente a quella posizione. Il giudicato favorevole sulle posizioni non impugnate in questa sede esclude invece in radice ogni interesse.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *